La vicenda. Un condomino, proprietario di un box ubicato in un supercondominio, ha impugnato la delibera dell'assemblea che ha posto a suo carico le spese per la sostituzione della caldaia ed a sostegno della sua impugnazione ha dedotto l'illegittimita' della stessa delibera poichè adottata con il voto di un condomino portatore di deleghe in numero superiore rispetto a quello consentito dal regolamento di condominio, deducendo inoltre che la stessa doveva considerarsi illegittima anche perchè poneva a suo carico le spese di riscaldamento malgrado le unita' immobiliari di sua proprieta' fossero prive di elementi radianti.
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Il convenuto condominio ha contestato il primo motivo di impugnazione fondato sull'eccesso di deleghe ribadendo la piena legittimita' della delibera che poneva anche a carico del condomino attore le spese per l'impianto di riscaldamento, puntualizzando che le stesse riguardavano la sostituzione ed installazione della nuova centrale termica che, rientrando fra le parti comuni, doveva essere ripartita tra tutti i condo'mini pro quota e non si riferiva, quindi, all'erogazione del servizio.
La sentenza. La sentenza della quinta sezione civile del Tribunale di Roma ha dichiarato infondati entrambi i motivi posti a fondamento dell'impugnazione.(Tribunale di Roma, sez. V civ., 21.9.2017 n. 17697).
In merito alla legittimita' della delibera assunta con il voto di un condomino portatore di un numero di deleghe eccessivo il Giudicante evidenzia che “la censura per come formulata non merita accoglimento dovendosi ritenere che la violazione non integri di per sè causa di illegittimita' della delibera, se non nel caso in cui il voto delegato sia risultato determinante ai fini dell'approvazione del deliberato … circostanza questa che non risulta allegata dalla parte”.
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Nel caso di specie, inoltre, la pronuncia evidenzia che il limite numerico di deleghe previsto dal regolamento condominiale (coincidente con il numero tre) deve intendersi riferito, come correttamente evidenziato dal condominio convenuto, al numero dei condo'mini deleganti e non a quello delle unita' immobiliari di proprieta' esclusiva che non risulta in alcun modo essere stato superato: dato che, nel caso in questione, due delle quattro deleghe rilasciate fanno capo ad un condo'mino proprietario due unita' immobiliari.