In tema di deliberazioni dell'assemblea condominiale, le decisioni sulla richiesta di autorizzazione ad eseguire determinate opere hanno valore solamente rispetto al condo'mino che l'ha domandata.
In questo contesto, pertanto, e' privo di interesse e non puo' impugnare quella delibera un altro condo'mino rispetto al quale la decisione non riverbera alcun effetto.
Questa, nella sostanza, la conclusione cui e' giunta la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 12420 depositata in cancelleria il 17 maggio 2017.
Il fatto: un condo'mino impugnava una deliberazione assembleare che negava ad un vicino del piano inferiore l'apertura di una porta sul pianerottolo. Il condo'mino direttamente interessato, invece, aveva accettato quella decisione.
La querelle giudiziaria e' cosa'¬ finita fino alle aule dei giudici di piazza Cavour per la soluzione definitiva.
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Regolamento di condominio e modificazioni delle parti comuni
Una delle questioni del contendere era una clausola del regolamento condominiale che vietava qualunque modificazione delle parti comuni anche in corrispondenza di proprieta' individuali. L'apertura di una porta tra proprieta' esclusiva e pianerottolo ne rappresenta un esempio concreto.
I giudici di Cassazione hanno avuto modo di ribadire, sul punto, un principio costantemente affermato. Accertata – come nel caso di specie – la natura contrattuale del regolamento, o meglio la natura contrattuale delle clausole inserito nel regolamento di origine pattizia, e' logico e conseguente concludere che le stesse debbano essere rispettate dai condo'mini non potendosi considerare illegittime in quanto compressive del diritto del singoli.
Ove in relazione alle modificazioni tali regolamenti prevedano una procedura derogativa/autorizzativa, e' ad essa che bisogna fare riferimento.
Autorizzazione alla modifica e valore individuale della delibera
Nel caso risolto dalla sentenza n. 12420 era proprio questa la situazione: la possibilita' di modificazione delle parti comuni v'era a fronte di autorizzazione assembleare. La condo'mina che l'aveva richiesta per aprire la porta sul pianerottolo non l'aveva ottenuta, accettando di buon grado il diniego.
Non il suo vicino del piano superiore che contestava quell'esito: per il condominio non aveva interesse ad instaurare quel giudizio.
Lui, invece, controbatteva che aveva contestato per evitare che quella decisione assurgesse al rango di precedente (magari anche lui in futuro avrebbe voluto aprire una porta).
La Suprema Corte non ha condiviso questa motivazione. Si legge in sentenza che le deliberazioni assembleari condominiali in materia di autorizzazione ad operare in deroga al regolamento di condominio, “non possono assurgere mai ad atti normativi generali valevoli per qualunque condomino, in modo immodificabile e per qualunque tipo di autorizzazione (anche relativa a situazioni e piani diversi” (Cass. 17 maggio 2017 n. 12420).
In buona sostanza cio' che e' deliberato per Caio, se non soddisfacente le sue aspettative puo' essere – ricorrendone gli estremi – impugnato solamente da Caio e non anche da Tizio, su vicino, nella misura in cui l'unico interesse sia la rimozione del diniego.
Cio' perchè quella decisione ha valore solamente per il condo'mino che l'ha richiesta e non per tutti.
Diversa, ad avviso dello scrivente, la situazione che potrebbe crearsi ove l'assemblea, rigettando la richiesta, fornisca una sorta di interpretazione autentica del regolamento, ossia dei criteri da farsi valere anche per le eventuali future richieste: ma non era cosa'¬ nel caso di specie, a quanto pare.
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