L'amministratore condominiale e' tenuto ad attivare un indirizzo di posta elettronica certificata?
Se la legge non glielo impone, lo si puo' comunque obbligare?
I quesiti meritano una risposta individuale con, laddove possibile, puntuale indicazione della normativa di settore che impone l'attivazione delle suddette e-mail certificate.
Partiamo dalla risposta certa: nella misura in cui l'amministratore non sia anche avvocato o comunque appartenente ad un albo o collegio professionale o esercente l'attivita' sotto forma d'impresa commerciale, egli non e' tenuto ad attivare alcuna casella di posta elettronica certificata a suo nome.
Pec obbligatoria per le imprese ed i professionisti
L'obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata per le persone appartenenti alle categorie appena indicate e' stato introdotto nella normativa dal decreto legge n. 185/2008 convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (art. 5 riguardante le imprese in forma individuale).
=> Pec per amministratori di condominio, quand'e' obbligatoria?
In particolare per quanto riguarda i professionisti, il settimo comma dell'art. 16 recita:
I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
Per queste categorie di persone, e' sempre il d.l. n. 185/2008 a prevederlo, a seguito degli adempimenti prescritti (comunicazione dell'indirizzo al registro delle imprese o agli ordini professionali) le comunicazioni tra di essi possono avvenire via Pec anche senza preventiva autorizzazione.
Sebbene per i professionisti non sia stata prevista una espressa sanzione amministrativa, il coacervo di norme che ritengono penalizzante l'omessa comunicazione della Pec– specie per quanto riguarda la professione forense – tende a sostituire le sanzioni medesime.
Amministratore senza obbligo di pec
E' evidente che se l'amministratore non esercita la propria attivita' in forma d'impresa o ne e' un professionista iscritto in albi (com'e' noto l'attivita' di amministratore non e' una cosa'¬ detta professione ordinistica), allora egli non abbia alcun obbligo di attivare una casella di posta elettronica certificata.
E se i condo'mini volessero ovviare a tale mancanza, nelle ipotesi di sua ricorrenza?
La soluzione starebbe nelle condizioni di nomina indicate al momento della sua delibera.
Cosa'¬ come, ad esempio, la legge non consente di subordinare la nomina all'attivazione di una polizza ad hoc prevista per il condominio (art. 1129, terzo comma, c.c.), cosa'¬ la stessa delibera potrebbe prevedere la richiesta di attivare un indirizzo pec personale.
Ad avviso di chi scrive, tuttavia, la soluzione migliore e' deliberare la creazione di un indirizzo di posta elettronica certificata del condominio, con segnalazione da parte dei condo'mini dell'interesse a ricevere ogni comunicazione presso il proprio indirizzo pec.
Cio' garantisce in modo pia'¹ efficace questa forma di comunicazione con l'amministratore, specie nel caso di sua sostituzione.
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L'assemblea condominiale si puo' convocare solo tramite mail certificata.