La domanda di accertamento della nullita' della delibera puo' essere proposta anche in appello. Spetta al giudice la possibilita' di convertirla ed esaminarla come eccezione di nullita' legittimamente formulata dall'appellante. “Alle deliberazioni prese dall'assemblea condominiale si applica il principio dettato in materia di contratti dall'art. 1421 cod. civ., secondo cui e' attribuito al giudice il potere di rilevarne d'ufficio la nullita' ” . Questo e' il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazionecon la sentenza depositata il 27 settembre 2017 n. 22678 in merito alla validita' delle delibere condominiali.
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La questione. In primo grado Tizio agiva nei confronti del Condominio, affinchè l'autorita' giudiziaria adita accertasse la nullita' della delibera condominiale del 1992, con la quale il Condominio aveva annullato la delibera adottata nel 1991, che lo autorizzava alla realizzazione di una tettoia (pergolato) nel cortile condominiale da utilizzare quale copertura del posto auto.
Il giudice adito con sentenza rigettava la domanda attorea e nel contempo accoglieva la domanda riconvenzionale del condominio di illegittimita' della costruzione realizzata da Tizio nonostante il dissenso espresso dall'assemblea. In secondo grado la corte territoriale confermava la sentenza impugnata.
Avverso quest'ultima decisione, Tizio ha proposto ricorso per cassazione lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 345 cod. proc. civ., per avere la Corte di merito concluso per l'inammissibilita' del gravame stante la novita' delle questioni sottoposte al suo esame rispetto a quelle dedotte in primo grado: l'assenso dell'Istituto Autonomo per le case popolari (proprietario di oltre un terzo dell'edificio) alla realizzazione della tettoria e l'assenza di modifiche nella destinazione dell'area.
Con altro motivo il ricorrente ha dedotto l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere il giudice omesso di pronunciarsi riguardo alla richiesta di nullita' o di inefficacia della delibera condominiale del 1992.
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Il ragionamento della Corte di Cassazione. Preliminarmente, la Corte ha evidenziato che la domanda proposta in appello (delibera del 1991 che subordinava l'autorizzazione alla realizzazione del pergolato al consenso dello I.A.C.P) non era inammissibile in quanto l'allora appellante, oggi ricorrente, non ha “arricchito” con diversi profili la propria originaria domanda, ma si e' difeso sulla “nuova” prospettazione adottata con la sentenza che aveva deciso il giudizio.
Difatti, risultando la stessa comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio con la citazione introduttiva, e tale, percio', da non determinare la compromissione delle potenzialita' difensive della controparte, nè l'allungamento dei tempi processuali (Cass. Sez. U, Sentenza n. 12310 del 15/06/2015).
Quanto all'altra censura (l'omissione del giudice in merito alla richiesta di inefficacia della delibera del 1992), secondo i giudici di legittimita' “alle deliberazioni prese dall'assemblea condominiale si applica il principio dettato in materia di contratti dall'art. 1421 cod. civ., secondo cui e' attribuito al giudice il potere di rilevarne d'ufficio la nullita' ” (Cass. Civ. Sez. 2, n. 12582 del 2015).
Di talchè anche in relazione alla nullita' delle delibere condominiali, deve trovare applicazione il principio affermato in materia contrattuale secondo cui: “la domanda di accertamento della nullita' di un negozio proposta, per la prima volta, in appello e' inammissibile ex art. 345, primo comma, cod. proc. civ., salva la possibilita' per il giudice del gravame di convertirla ed esaminarla come eccezione di nullita' legittimamente formulata dall'appellante, giusta il secondo comma del citato art. 345 ” (Cass. Sez. U, n. 26243 del 2014).
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In conclusione, secondo i Giudici di Piazza Cavour, la Corte d'Appello di Cagliari ha errato nel dichiarare domanda nuova quella esposta con il motivo di appello relativo alla dedotta nullita' della delibera condominiale del 1992 per l'illiceita' della condizione, motivo che, invece, andava esaminato nel merito. Per tali motivi,la Corte ha accolto il ricorso e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d'Appello affinchè la decida uniformandosi ai principi esposti in sentenza.
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Cassazione_22678_27_09_2017.pdf