La mancanza di un titolo definitivo antecedente all'emissione di cartelle di pagamento della Tarsu rende applicabile il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 del codice civile.
Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 20213 dell'8.10.2015 in linea con la pronuncia della CTR di Catanzaro che aveva respinto l'appello proposto da Equitalia Sud S.p.A. avverso la sentenza della CTP di Cosenza (n. 37/13/2010) che aveva dato ragione ad un contribuente raggiunto da cartelle di pagamento della Tarsu (relative agli anni tra il 1998 e 2006), a suo dire non notificategli tempestivamente.
I giudici di prime cure avevano accolto il ricorso del contribuente sul presupposto che fosse intervenuta la prescrizione quinquennale del potere esattivo di cui all'articolo 2948 del codice civile (applicabile in genere a tutte le prestazioni a carattere periodico). In particolare la CTP di Cosenza rilevava che nonostante le cartelle di pagamento della tassa sui rifiuti fossero state effettivamente notificate al contribuente i rispettivi ruoli, invece, apparivano tardivamente consegnati all'esattore. Allora Equitalia ricorreva in appello invocando l'applicazione al caso di specie dell'art. 2946 del codice civile e non già il 2948. La CTR, invece, confermava l'applicazione del termine previsto dall'articolo 2948 ritenendo tempestivamente notificate le (sole) cartelle di pagamento consegnate al contribuente tra il 2002 e il 2006 a fronte di crediti maturati tra il 1998 e 2006.
Con un unico motivo Equitalia ricorreva per Cassazione sostenendo l'erronea applicazione da parte del giudice d'appello dell'art. 2946 del codice civile in combinato disposto con l'art. 26, del D.P.R. n. 602/1973, in quanto le cartelle di pagamento – a suo dire – erano state notificate comunque nel termine di cinque anni ed erano a tutti gli effetti titoli esecutivi.
I supremi giudici, invece, rigettavano in camera di consiglio per manifesta infondatezza il ricorso della società esattrice ritenendo che nel caso sottoposto al suo vaglio <<per poter postulare l'applicabilità alla specie di causa del termine di prescrizione decennale – la parte ricorrente avrebbe dovuto indicare l'esistenza di un titolo definitivo a pretendere, antecedente all'emissione delle cartelle>> di cui non v'era alcuna evidenza.
I giudici di legittimità infatti osservavano che la società ricorrente aveva erroneamente valorizzato in ricorso la giurisprudenza formatasi a proposito dell'applicabilità del termine decennale riferibile a titoli di accertamento – condanna divenuti definitivi (sia amministrativi che giudiziari) e non già invece <<a cartelle esattive che – se adottate in virtù di procedure che consentono di prescindere dal previo accertamento dell'esistenza del titolo – non possono per questo considerarsi rette da irretrattabilità e definitività del titolo di accertamento>>.
Nel caso di specie Equitalia non avrebbe indicato l'esistenza di un titolo definitivo antecedente all'emissione delle cartelle e, dunque, doveva applicarsi il termine di prescrizione di cui all'art. 2946 del codice civile.
Diversamente l'agente della riscossione avrebbe potuto far valere la prescrizione ordinaria di dieci anni qualora il credito fosse stato già definitivamente accertato anteriormente alla notifica della cartella al contribuente, come anche nel caso di soccombenza di quest'ultimo a seguito di contenzioso. In tal caso il termine di prescrizione decorre, come noto, dalla data della sentenza.
Insomma, la pronuncia dei giudici di legittimità apre a qualche spiraglio a tutti gli amministratori di condominio che hanno “dimenticato” di pagare la Tarsu o la Tia e siano stati raggiunti da cartelle dell'agente di riscossione.
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