Quando il Comune rilascia i titoli edilizi «salvi i diritti di terzi» senza approfondire i rapporti tra confinanti e condomini, il vicino non puo' far annullare il permesso di costruire concesso al rivale solo perchè il nuovo manufatto puo' impedirgli di esercitare il diritto alla veduta. In tal caso le questioni civilistiche come l'osservanza delle distanze tra fabbricati devono essere fatte valere di fronte al giudice ordinario.
Cosa'¬ si e' pronunciato il TAR PUGLIA - Bari nella sentenza n. 162/2016, ove e' stato precisato che per quando il Comune e' chiamato ad assentire l'opera puo' limitarsi a verificare che il richiedente sia titolare di un idoneo titolo di godimento sull'immobile; deve insomma badare alla legittimazione attiva, senza verificare il rispetto dei limiti privatistici, a meno che questi ultimi non siano immediatamente conoscibili o non contestati e dunque il controllo dell'amministrazione si riduce a una mera presa d'atto.
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La presente controversia riguarda la legittimita' dei titoli edilizi rilasciati alle parti in causa (reciprocamente ricorrenti e controinteressati in due ricorsi) in relazione a due immobili di rispettive proprieta' . In particolare i ricorrenti (Alfa), divenuti aggiudicatari di un immobile, ottenevano il permesso di costruire (previa autorizzazione paesaggistica) dalla competente sovrintendenza.
L'edifico in esame, era stato realizzato ad ridosso e
L'edifico in esame, era stato realizzato ad ridosso e in parte in aderenza all'immobile di proprieta' di altri soggetti (Beta): immobile anch'esso realizzato con permesso a costruire. Per tali ragioni, i proprietari (Beta) impugnavano il permesso di costruire ottenuto dai proprietari (Alfa) deducendone l'illegittimita' per violazione di legge, in particolare l'eccesso di violazione di potere per violazione delle norme sulle distanze e la violazione in relazione ad eventuali condizioni igienico sanitarie che si determinerebbero per effetto della chiusura di alcune finestre a mezzo della realizzanda chiostrina.
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Premesso quanto esposto, i proprietari (Alfa), invece, chiedevano l'annullamento del permesso di costruire (rilasciato ai proprietari Beta) nella parte in cui si e' concesso l'apertura di due vedute con affaccio sulla loro proprieta' : la descrizione delle vedute avrebbe determinato una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi, pertanto si chiedeva la demolizione delle opere.
Orbene, preliminarmente, il giudice amministrativo, nella sentenza in oggetto, quanto alla domanda di demolizione presentata dai ricorrenti (Alfa), ha meglio precisato che, in merito alla violazione del regime delle distanze, ai sensi dell'art. 11 co. 3 del D.P.R. n. 380/01, 'il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi, sicche' nella prassi i titoli edilizi vengono rilasciati salvi i diritti dei terzi e secondo, consolidata giurisprudenza, non sussiste obbligo per la P.A. di verificare che non sussistono limiti di natura civilistica per la realizzazione di un'opera edilizia.
Difatti e' stato osservato che ai fini del rilascio del permesso a costruire, l'amministrazione e' onerata del solo accertamento della sussistenza del titolo astrattamente idoneo da parte del richiedente alla disponibilita' dell'area oggetto dell'intervento edilizio e, nel verificare l'esistenza in capo al richiedente di un idoneo titolo di godimento sull'immobile, non si assume di risolvere eventuali conflitti di interesse tra le parti private in ordine all'assetto proprietario, ma accerta solo il requisito della legittimazione soggettiva di colui che richiede il permesso'. (In tal senso Cons. Stato n. 1270 del 6 marzo 2012).
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Nel caso di specie, a parere del giudice, le lesioni prospettate dai ricorrenti sembrerebbero configurarsi non tanto in relazione al rilascio del titolo edilizio, ma piuttosto in relazione all'asserita sussistenza di un diritto di veduta e di un diritto di distanza dalla veduta, come tali, tutelabili, innanzi al Giudice Ordinario. A tal proposito, giova ricordare che le lesioni di diritti soggettivi come quelli alla luce e veduta o la presenza di diritti ostativi, richiedono invece un'approfondita indagine e rientrano nelle controversie fra i privati: si tratta dunque di questioni che devono essere introdotte nelle sedi opportune in quanto esulano dalla legittimita' degli atti autorizzatori all'edificazione, anche in sanatoria, di competenza del Comune.
Pertanto, per le suesposte ragione il ricorso (Alfa) non e' stato accolto.
Quanto all'altro ricorso presentato dai ricorrenti (Beta), anche questo e' stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, considerati i confini dell'interesse dei ricorrenti delineati nell'atto introduttivo ove veniva appunto specificato che 'l'interesse al ricorso non sussiste ove venga dichiarata la legittimita' dell'inclusione delle finestre dell'immobile nella chiostrina interna al fabbricato'.
Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, con il rigetto di entrambi i ricorsi, le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
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