Il disturbo provocato da un pubblico esercizio arriva di nuovo davanti alla Suprema Corte, a seguito dell'impugnazione promossa dal gestore del locale contro la sentenza di condanna inflittagli dal Tribunale: il giudice di prime cure lo aveva considerato responsabile della fattispecie di cui all'art. 659 c.p. e lo aveva sanzionato con un'ammenda di 200 euro.
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L'imputato ha in primo luogo lamentato l'assunzione, a fondamento del convincimento del giudice, delle sole prove testimoniali; tra l'altro, i rumori riferiti dai testi erano relativi alla passata gestione, e non anche alla gestione del ricorrente, che aveva in tutti modi cercato di limitare il vociare fuori dal locale; inoltre, era del tutto mancata una misurazione tecnica, che accertasse il reale livello dei rumori prodotti, mentre il ricorrente aveva esibito una prova documentale, una perizia redatta poco dopo l'inizio della sua gestione, che negava ogni sua responsabilita' .
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In proposito, val la pena rammentare come il riferimento imposto dall'art. 659 c.p., comma 1, non sia al superamento di un limite di legge, ma a criteri di normale sensibilita' e tollerabilita' , in un determinato contesto socio-ambientale (Cass. pen., 9 giugno 2010, n. 24503); di conseguenza, in materia di accertamento del superamento dei limiti di tollerabilita' , non vi e' un metodo di indagine prestabilito: l'opportunita' di impiegare un mezzo piuttosto che un altro verra' valutata dall'agente accertatore.
In pia'¹ occasioni, i giudici di legittimita' hanno cosa'¬ affermato che il disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone puo' comunque essere accertato anche senza ricorrere ad una perizia tecnica, ben potendo il giudice fondare il proprio convincimento al riguardo su elementi probatori di diversa natura quali, in particolare, le dichiarazioni testimoniali di persone in grado di riferire su fatti oggettivamente percepiti (Cass. pen., sez. I., 7 aprile 1995).
Ebbene, anche nel caso di specie, la Corte ha confermato il principio secondo il quale la prova del disturbo puo' discendere anche dalle dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire sulle caratteristiche dell'evento: specificamente, il Tribunale aveva accertato la sussistenza di numerosi esposti e diffide ai gestori del locale, relativi ai rumori intollerabili, sia prima che dopo l'inizio della gestione del ricorrente, derivante dal locale in questione; inoltre, l'intollerabilita' estrema dei rumori era stata desunta dalle chiare deposizioni dei testi – peraltro accertamenti di fatto, insindacabili in sede di legittimita' .
I giudici hanno infatti ricordato che «In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l'effettiva idoneita' delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento di fatto rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, il quale non e' tenuto a basarsi esclusivamente sull'espletamento di specifiche indagini tecniche, ben potendo fondare il proprio convincimento su altri elementi probatori in grado di dimostrare la sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete».
Inoltre, ai fini dell'operativita' della norma penale di cui all'art. 659 c.p., e' necessario che la fonte rumorosa arrechi disturbo alla generalita' di coloro che si trovano a diretto contatto con il luogo ove i rumori si verificano, come gli occupanti di tutto un condominio o della maggior parte di esso; al contrario, deve negarsi la sussistenza della contravvenzione in esame allorquando i rumori arrechino disturbo ai soli occupanti di un appartamento, all'interno del quale sono percepiti, e non ad altri soggetti abitanti nel condominio in cui e' inserita detta abitazione ovvero nelle zone circostanti.
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Anche nella pronuncia in commento, la Suprema Corte (Cass. pen., sez. III, 26 aprile-18 luglio 2017, n. 35175) ha rilevato che «la configurabilita' del reato e' realizzata solo se il disturbo non sia limitato agli appartamenti sovrastanti e sottostanti a quello del disturbatore. […] Integra la contravvenzione di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone l'organizzazione di feste e cerimonie all'interno di uno scantinato di edificio condominiale che si protraggano per ore con schiamazzi, rumori e abuso di strumenti sonori, idonei a diffondersi all'interno e all'esterno dello stabile con pregiudizio della tranquillita' di un numero indeterminato di persone. (Sez. 1, n. 18517 del 17/03/2010 - dep. 17/05/2010, Op., Rv. 24706201; in senso limitativo vedi Cassazione, sez. 3, 29 settembre 2016, n. 40689)».
Nella fattispecie in questione, l'intensita' dei rumori era taleda aver costretto alcuni residenti a lasciare la propria casa alla ricerca di un po' di pace e riposo, circostanze che«inducono a ritenere, come adeguatamente motivato nella sentenza impugnata, che il disturbo sia avvenuto nei confronti di un numero indeterminato di persone, o comunque era potenzialmente idoneo ad infastidire tutto lo stabile e le case vicine».
Tra l'altro, a fronte di una sanzione pecuniaria irrogata dal Tribunale decisamente lieve, l'imputato e' stato condannato, per effetto della dichiarazione di inammissibilita' del ricorso, ex art. 616, comma 1, c.p.p., al pagamento delle spese processuali e al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma pari a 2.000 euro – sostanzialmente il limite massimo della pena edittale.
Un nettissimo “disincentivo” per chi intenda in futuro avventurarsi in simili azioni.