L'occupazione di una porzione del lastrico solare e la trasformazione in terrazza a uso privato in assenza di un'espressa previsione nel rogito di acquisto dell'immobile in proprieta' esclusiva ovvero di autorizzazione dell'assemblea condominiale costituisce un'occupazione sine titulo della superficie comune.
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La vicenda. Il contenzioso scaturisce da un comportamento fra i pia'¹ odiosi nella realta' condominiale.
Un condomino chiede accertarsi che altri tre condomini hanno illegittimamente occupato “l'area scoperta di calpestio contigua alle rispettive unita' abitative posta a copertura dei primi cinque piani dell'edificio”, ricavandone delle vere e proprie terrazze a uso privato, e chiede condannarsi i convenuti al rilascio delle suddette aree in favore del Condominio e alla conseguente rimozione dei manufatti ivi collocati.
Si costituisce una condomina – nei cui soli confronti proseguira' il giudizio a seguito dell'accordo transattivo con gli altri convenuti – eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione dell'attore, e nel merito, da un lato che la trasformazione dell'area scoperta in poggiolo aveva consentito il risanamento del manto di copertura e la cessazione delle infiltrazioni meteoritiche nel piano inferiore, dall'altro lato che l'area in questione fosse da considerarsi una terrazza a livello in proprieta' esclusiva, e non un lastrico solare di natura condominiale.
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La sentenza. La domanda attorea e' accolta(Trib. Padova n. 31.7.2015).