La questione. C'era una volta, nel regolamento di qualsiasi edificio condominiale, evidenziato a chiare lettere, il divieto di ospitare animali domestici.
Una serie di questioni, giuridicamente rilevanti o non, insorte dall'edificio borghese a quello pia'¹ popolare, e variamente composte in seno alle aule giudiziarie, o pia'¹ di frequente negli androni delle scale comuni, fece approdare la problematica in Parlamento.
Dall'introduzione della Legge 11 dicembre 2012, n. 220 (che, peraltro, modifica l'ultimo comma dell'art. 1138 c.c.), tutte le eventuali statuizioni (nel senso, ogni clausola del regolamento condominiale recante il divieto di tenere animali domestici nello stabile) sembrerebbero risultare colpite da 'nullita' sopravvenuta'.
Nonostante l'affermazione di principio ('le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici') applicabile a tutte le disposizioni con essa contrastanti (a cio' si aggiunga che l'articolo 155 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile dispone che 'cessano di avere effetto le disposizioni del regolamento di condominio che siano richiamate nell'ultimo comma dell'articolo 1138 del Codice', sancendo definitivamente la correttezza della tesi della nullita' del regolamento contrario al divieto), indipendentemente dalla natura dell'atto che le contiene (regolamento contrattuale ovvero assembleare) ed indipendentemente dal momento dell'introduzione di quest'ultimo (primo o dopo la novella del 2012), Fido e Micio non vivono, ancora, 'felici e contenti' all'interno degli edifici condominiali .
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Sul versante ermeneutico, infatti, permane una corrente, seppur minoritaria, che non ricomprende la novellata disposizione tra quelle inderogabili, ritenendo, quindi, che il divieto puo' continuare a sussistere nei regolamenti di natura contrattuale, purchè la relativa clausola sia trascritta nei pubblici registri immobiliari (anche per ragioni di opponibilita' ad eventuali nuovi acquirenti).
E' ad ogni modo buona regola, da attuare in sede assembleare, quella di stabilire i puntuali precetti che dovranno essere rispettati dai proprietari degli animali, sia nell'uso degli spazi o dei servizi comuni, e sia in relazione al pia'¹ generale comportamento all'interno del complesso condominiale.
E cio' in conformita' del presupposto che il diritto di ciascun condomino di usare e di godere a suo piacimento dei beni comuni trova limite nel pari diritto di uso e di godimento degli altri.
Si pensi, infatti, al Bau che, giocando sul giardino condominiale, imbratti o rovini una parte comune (aiuola, fontana, ascensore, e via dicendo).
E questo anche nell'oggettiva constatazione che i padroni, nonostante tengano il proprio Bau amorevolmente al guinzaglio, risultano sempre pia'¹ distratti (dallo smartphone in primo luogo).
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I precedenti giurisprudenziali. Si rammenta una vicenda, di qualche anno fa ( Corte di Cassazione, Sezione penale, n. 4672 del 3 febbraio 2009) rispetto alla quale i giudici ermellini sentenziarono che il proprietario il quale non custodisca adeguatamente l'animale risponde dei danni causati a terzi soggetti, rammentando il divieto di tenere libero l'animale nel cortile condominiale senza applicargli guinzaglio e museruola.
Il giudice di legittimita' , nella specie, confermava la precedente pronuncia della Corte territoriale, che aveva condannato il proprietario di un cane per il reato di lesioni colpose in danno di un altro condomino.
Il condannato aveva quindi adito il giudice di legittimita' , asserendo la mancata attendibilita' della testimonianza di un ulteriore condomino, in quanto generica.
La Cassazione, respingendo il ricorso, confermava la responsabilita' del proprietario il quale, nonostante i numerosi avvertimenti avanzati da pia'¹ di un partecipante al condominio, non aveva riposto la particolare cautela, richiesta dalle circostanze del caso, nella gestione del suo cane all'interno del cortile condominiale, nella specie facendolo giocare a palla senza limitarlo nè con un guinzaglio, nè con una museruola.
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La normativa. La questione relativa ai danni che Bau o Miao possono arrecare alle parti comuni degli edifici apre scenari molteplici e soluzioni disparate.
Facendo un passo indietro, la disposizione de qua ha codificato principi gia' operanti nel diritto vivente e nella legislazione nazionale e comunitaria, frutto dell'evoluzione, nella coscienza sociale, della rinnovata considerazione del rapporto tra l'uomo e l'animale, assunto ad espressione dei pia'¹ generali diritti inviolabili di cui all'art. 2 della Carta Costituzionale e, di conseguenza, volti ad ottimizzare il predetto rapporto, avendo l'uomo l'obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi, considerata l'importanza degli animali da compagnia ed il loro valore per la societa' per il contributo da essi fornito alla qualita' della vita.
Il percorso del legislatore per attuare lo spiegato obiettivo si e' rivelato lodevole, sia in linea di principio che in ambito fattuale e, tuttavia, ed al contempo, si e' reso responsabile dell'omissione di qualsiasi specificazione normativa in termini di imputazione di responsabilita' ed eventuali obblighi di assicurazione, abbandonando la faccenda (relativa alla convivenza dell'amato pet, negli edifici condominiali) alle comuni regoli civilistiche.
Perchè non e' sempre scontato, ed i fascicoli che intasano le aule giudiziarie lo rivelano, che le basilari consuetudini dettate dalla comune convivenza civile siano condivise e poste in atto in siffatti contesti.
In attesa di un eventuale ed auspicato 'Pet Code', e' doveroso evidenziare che molteplici disposizioni in tema di animali domestici sono sparse nell'ordinamento giuridico, tra varie fonti normative.
Vanno rammentate le disposizioni contenute nell'ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute, delle Politiche Sociali, datata 3 marzo 2009 (Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani), che statuisce, tra gli altri, l'obbligo, in capo al proprietario dell'animale, di mantenere pulita l'area di passeggio, di utilizzare il guinzaglio in ogni luogo e, in ipotesi di animali aggressivi, di applicare la museruola.
E' sempre prevista la responsabilita' civile, ai sensi dell'articolo 2052 c.c. (dove espressamente il proprietario o l'utilizzatore viene esonerato qualora fornisca prova della ricorrenza del caso fortuito), nonchè penale, dei proprietari, in ipotesi di danni o lesioni a persone, animali o cose.
Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della succitata ordinanza, 'I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilita' civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico'.
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Le proposte di legge. Tra le numerose proposte di legge che si sono avvicendate per la regolamentazione delle molteplici vicende che, potenzialmente, interessano gli animali d'affezione, unitamente ai padroni, si registra quella che prevede l'istituzione, presso ogni comune, di un registro telematico nazionale dell'anagrafe canina (in corso di esame al Senato), nonchè quella che propone l'introduzione dell'impignorabilita' ( l'articolo 77 del disegno di legge sull'ambiente che modifica l'articolo 514 del Codice di procedura civile, in tema di cose mobili assolutamente impignorabili), ma allo stato attuale, ancora nessuna norma statuisce l'obbligo di assicurazione in ipotesi di danni alle parti comuni.
Sempre nel contesto condominiale, va infine rammentato che gli animali non possono essere lasciati liberi di circolare negli spazi comuni senza le necessarie cautele disposte dalla normativa vigente, non da ultimo quella in tema di igiene, di quiete, di immissioni, a tutela degli altri conviventi dello stabile.
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Il sistema assicurativo. Mentre, da altro lato, e' pacifico che la copertura (rectius, la garanzia di responsabilita' civile) della 'polizza globale fabbricati' comprenda i danni arrecati a terzi, per morte e per lesioni personali, nonchè per danneggiamenti a cose ed animali, all'inverso, nessuna norma obbliga la copertura, per eventuali danni cagionati da Bau o Miao, verso condomini o parti comuni condominiali.
Ma al di la' di un obbligo che non e' prescritto, si registra la crescente esigenza, da parte dei possessori, di tutelarsi da possibili sinistri che l'animale potrebbe causare.
Si evidenza che, oltre a polizze ad hoc (responsabilita' civile che copre le fattispecie ove un animale danneggi un altro animale, ovvero terze persone, o anche cose), variamente denominate 'polizze animali domestici' (in media assicurare per la responsabilita' civile un gatto o un cane di eta' fino a 6 mesi, costa circa 40 euro per il primo anno e una cifra doppia dal secondo, mentre se il pet ha un'eta' compresa fra 6 mesi e 10 anni la tariffa sale a 100 euro per il primo anno e raddoppia dal secondo e, infine, se appartiene ad una razza a rischio, i valori lievitano progressivamente), l'assicurazione per la responsabilita' civile cd. 'Capofamiglia' (una garanzia della polizza della casa che tutela il patrimonio della famiglia da tutte quelle richieste di risarcimento avanzate da terzi nei confronti di tutti i membri della famiglia) nella quasi totalita' degli schemi negoziali include anche l'animale domestico.
In altri casi viene congegnata come garanzia accessoria per cui, a fronte di un premio aggiuntivo, anche i danni cagionati da Bau e Miao verranno indennizzati. Per quanto esposto, l'obbligatorieta' di contrarre una polizza vige soltanto se si possiede un cane ricompreso nella categoria delle cd. razze 'impegnative', e non quando Fido sia un innocuo cucciolo che, ad ogni modo, teneramente, e non solo in ambito condominiale, potrebbe cagionare dei danni, anche economicamente ingenti.
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