«Buongiorno amici di Condominioweb! Nel condominio in cui vivo dobbiamo deliberare lavori di manutenzione straordinaria sull'impianto di ascensore. Grossi interventi per una decina di migliaia di euro.
Siamo consapevoli che sia debba farli, ma come sempre qualcuno la vorrebbe tirare per le lunghe. I proprietari degli ultimi piani, in particolare, siccome pagano di piu', dicono che il loro voto pesera' in misura maggiore, anche perchè per deliberare questi interventi i quorum si calcolano utilizzando le tabelle per l'ascensore.
Vi risulta?»
Quante sono le tabelle millesimali ed a che cosa servono?
Le tabelle millesimali sono uno strumento utile in condominio a due scopi:
Il codice civile non dice esattamente quante debbano essere le tabelle millesimali.
=> Approvazione di nuove tabelle di ripartizione
Sicuramente una dev'esserci: il riferimento e' alla cosa'¬ detta tabella generale ovvero tabella di proprieta' , cioe' quella che esprime il rapporto proporzionale tra unita' immobiliari di proprieta' esclusiva e parti comuni.
Da questa, che e' la base imprescindibile per il funzionamento del condominio, si possono derivare poi altre tabelle specificamente destinate alla ripartizione delle spese di gestione e manutenzione delle parti comuni.
Si pensi alla tabella millesimale per la manutenzione delle scale e dell'ascensore, che si redige in conformita' a quanto stabilito dall'art. 1124 c.c.
Si pensi, poi, alle tabelle per la ripartizione delle spese del consumo dell'energia elettrica, ovvero a quelle per il riscaldamento, ecc.
=> Lavori ascensore: a carico dei nuovi proprietari se la vecchia delibera era solo preparatoria
Per lungo tempo e' stato incerto se per l'approvazione delle tabelle millesimali fosse necessario il consenso di tutti i condo'mini (filone interpretativo maggioritario) - in quanto atto volitivo teso ad affermare il valore delle unita' immobiliari rispetto alle parti comuni - ovvero fosse bastevole il voto a maggioranza, inquadrandosi le tabelle come mero strumento di rilevazione di un dato gia' esistente e utile solamente agli aspetti gestori del condominio.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 18477 del 2010 hanno fatto prevalere questa seconda soluzione: le tabelle millesimali redatte in conformita' ai criteri legali indicati dagli artt. 1118 c.c. e 68-69 disp. att. c.c. possono essere approvate a maggioranza.
Il principio, pare, abbia retto anche ai correttivi introdotti nel codice civile dalla legge n. 220 del 2012 che si e' soffermata solamente sulla fattispecie della revisione delle tabelle millesimali.
Perchè si usa la tabella di proprieta' per il calcolo delle maggioranze assembleari?
La risposta al quesito e quindi a quello che abbiamo posto nel titolo dell'articolo la si trae da una lettura coordinata di tre articoli di legge e piu' nello specifico;
L'art. 1118 c.c. specifica che il diritto i ogni condo'mino sulle parti comuni «e' proporzionale al valore dell'unita' immobiliare» ed e' completato dall'art. 68 disp. att. c.c. il quale precisa che tale valore «e' espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio».
Completa l'opera, e' il caso di dire, l'art. 1136 c.c. che in relazione al calcolo dei quorum deliberativi fa riferimento al valore dell'edificio.
Valore millesimale, ossia quello indicato dall'art. 1118 c.c. e non dalle altre tabelle, quali ad esempio quelle conformi ai dettami dell'art. 1124 c.c., il cui unico scopo e' consentire la ripartizione delle spese.
Ecco perchè per deliberare lavori sull'impianto di ascensore si utilizzano le tabelle millesimali generali, salvo poi suddividere le spese - in assenza di differenti convenzioni - secondo i criteri indicati dall'art. 1124 c.c.