La vicenda. Due condomini proponevano reclamo avverso un'ordinanza con la quale il Tribunale accoglieva la richiesta dell'amministratore del condominio di consentire l'accesso, nella proprieta' esclusiva dei condomini reclamanti, di tecnici incaricati per eseguire dei rilievi.
I condomini, a sostegno del proprio reclamo, deducevano in particolare che: l'ordinanza era stata emessa senza che fosse stato ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti e che, pertanto, i reclamanti non avevano avuto modo di costituirsi.
Cio' in quanto il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione udienza erano stati notificati presso l'indirizzo dello stabile condominiale dove nessuno dei due condomini risultava effettivamente residente avendo, gli stessi, comunicato in precedenza il cambio di indirizzo all'amministratore del condominio.
Da tale circostanza conseguiva la nullita' della notifica.
Quanto al merito, i condomini reclamanti sostenevano la sopravvenuta cessazione della materia del contendere dal momento che, nelle more, questi avevano acconsentito ai rilievi richiesti all'interno della propria abitazione.
Chiedevano, pertanto, al giudice che venisse sospesa l'esecutorieta' dell'ordinanza reclamata con pronuncia di inesistenza e/o nullita' della notifica del ricorso e decreto da parte del condominio ed illegittimita' degli atti posti in essere successivamente ed in conseguenza del ricorso stesso.
=> Impugnazione della delibera e legittimazione dell'amministratore di condominio