La vicenda. La controversia trae spunto da una delibera che aveva limitato l'utilizzo dell'ascensore comune ai soli mesi estivi, riservando tuttavia alla condomina ricorrente, contraria a tale provvedimento, la possibilita' di mantenere l'impiantoin funzione tutto l'anno a condizione che la stessa si fosse sobbarcata ogni spesa di gestione, di manutenzione e contrattuale inerente il periodo invernale.
La questione verte su un aspetto poco discusso nelle aule di giustizia, e cio' probabilmente a causa della scarsa consapevolezza in seno alle compagini condominiali della possibilita' di regolamentare, addirittura a maggioranza semplice, l'utilizzo dei beni e servizi a favore della collettivita' come, per l'appunto, l'ascensore oppure il riscaldamento, l'illuminazione, gli spazi comuni, il barbecue, la piscina, l'area giochi ecc.
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Il Giudice di Pace rigetta l'impugnazione della condomina, la quale interpone appello avanti il Tribunale sostenendo, tra l'altro, l'illegittima compressione dei propri diritti e la modifica contra legem dei criteri di riparto delle spese.
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La sentenza. Il Tribunale rigetta l'appello confermando la bonta' del ragionamento del giudice di prime cure (Trib. Rovigo n. 1024/2016). Preliminarmente va risolto un dubbio che l'attento lettore potrebbe sollevare riguardo alla competenza del Giudice di Pace a statuire sulla delibera in oggetto.
L'impugnazione ex art. 1137 c.c. e'infattisolitamente rivolta al Tribunale, competente per materia,ma nel caso di specie occorre fare riferimento all'art. 7 c.p.c., che affida al Giudice di Pace, indipendentemente dal valore della controversia, le “cause relative alla misura ed alle modalita' d'uso dei servizi di condominio di case”.