La vicenda. Un condominio viene convenuto in giudizio dalla donna delle pulizie per la corresponsione delle differenze retributive.
L'attrice, infatti, sosteneva che l'attivita' svolta rientrasse nel vincolo di subordinazione e non gia' nel contratto di appalto come, invece, affermato dal condominio.
In primo grado, il giudice del lavoro accoglieva parzialmente la domanda attorea e condannava la compagine condominiale alla corresponsione di circa 20 mila euro.
La lavoratrice interponeva appello, in quanto il giudice di prime cure aveva riconosciuto la subordinazione solo a far data dal 1998, ritenendo che in precedenza tra le parti vi fosse un contratto di appalto.
La ricorrente, invece, sosteneva che il rapporto di lavoro subordinato decorresse dal lontano 1993. Vediamo cosa ha deciso la Cassazione con sentenza n.1/2018
Contratto d'appalto o lavoro subordinato? L'oggetto del contendere consiste nella qualificazione giuridica del rapporto tra le parti. In particolare, secondo la ricostruzione del condominio - accolta dal giudice - dal 1993 al 1998 con la donna era stato concluso un contratto d'appalto.
Secondo la Corte distrettuale, infatti, mancava un quadro probatorio tale da accertare il connotato della subordinazione, intesa quale sottoposizione al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.Il vincolo gerarchico di subordinazione, infatti, distingue il contratto di lavoro subordinato dall'appalto in cui prevale l'organizzazione autonoma e gestionale (Cass. 5409/1991).