La donna oltre ad iniziare le faccende domestiche sin dalle sei del mattino, le accompagnava da condotte 'inurbane' impedendo cosa'¬ il riposo e dei vicini.
“Disturba la quiete pubblica la casalinga che inizia i suoi lavori di casa alle 6 del mattino e che, per renderli meno “noiosi”, accende la radio ad alto volume”. Questo e' il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione Penale con la sentenza n. 48315 del 16 novembre 2016 in merito al reato di disturbo di quiete pubblica.
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I fatti di causa. Con sentenza, il Tribunale di Napoli condannava Tizia alla pena di € 100,00 di ammenda, oltre al risarcimento dei danni alle parti civili costituite, per il reato di cui all'art. 659 c.p.
Avverso tale sentenza, Tizia presentava ricorso per cassazione deducendo che il giudice di primo grado avrebbe omesso di valutare sei i rumori emessi dalla ricorrente fossero tali da disturbare la quiete pubblica; difatti, a parere della ricorrente, il giudicante si era limitato di ritenere che le urla avessero arrecato disturbo non alla quiete pubblica ma solo ai vicini denuncianti: principio in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale che richiede l'idoneita' dell'emissione rumorosa idonea ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone in presenza di un luogo abitato. Inoltre, la ricorrente chiedeva la particolare tenuita' del fatto ex art. 131-bis c.p.
Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. L'art. 659 c.p. prevede che “Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a trecentonove euro.
Si applica l'ammenda da centotre euro a cinquecentosedici euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorita' ”.
L'illecito disciplina un reato contravvenzionale, cio' vuol dire che il comportamento illecito potra' essere sanzionato sia a titolo di dolo (detto pia'¹ semplicemente per aver fatto rumore volontariamente) sia a titolo di colpa (per aver tenuto non volontariamente ma incautamente determinati comportamenti). L'interesse tutelato e' l'ordine pubblico ossia la quiete pubblica e privata.
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Il reato del disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone: le diverse fattispecie di un unico reato. L'illecito (art. 659 c.p.) disciplina un reato contravvenzionale, cio' vuol dire che il comportamento illecito potra' essere sanzionato sia a titolo di dolo (detto pia'¹ semplicemente per aver fatto rumore volontariamente) sia a titolo di colpa (per aver tenuto non volontariamente ma incautamente determinati comportamenti). L'interesse tutelato e' l'ordine pubblico ossia la quiete pubblica e privata.
Sull'argomento in esame, la giurisprudenza di legittimita' , ha avuto modo di precisare che l'articolo 659 cod. pen. prevede due autonome fattispecie di reato enunciate, rispettivamente, nel comma 1 e nel comma 2.
L'elemento distintivo tra le due fattispecie e' costituito dalla fonte del rumore prodotto, nel senso che laddove tale rumore provenga dall'esercizio di una professione o di un mestiere rumoroso, la condotta rientra nella previsione del secondo comma del citato articolo per effetto della esorbitanza rispetto alle disposizioni di legge o alle prescrizioni dell'autorita' , presumendosi la turbativa della pubblica tranquillita' .
Di contro, laddove le vibrazioni sonore non siano causate dall'esercizio dell'attivita' lavorativa, ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 659 cod. pen., comma 1 per la quale occorre che i rumori superino la normale tollerabilita' ed investano un numero indeterminato di persone, disturbando le loro occupazioni o il riposo (Cass. Penale 16 aprile 1999, n. 4820).
In particolare il comma 1 della norma suddetta disciplina l'ipotesi avente per oggetto il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone e richiede l'accertamento in concreto dell'avvenuto disturbo, mentre l'ipotesi contemplata nel comma 2, che concerne l'esercizio di professione o mestiere rumoroso, prescinde dalla verificazione del disturbo, ricorrendo una sorta di presunzione legale di rumorosita' collegata al verificarsi dell'esercizio del mestiere rumoroso al di la' dei limiti tempro-spaziali e/o delle modalita' di esercizio imposto dalla legge, dai regolamenti o da altri provvedimenti adottati dalle competenti autorita' (cosa'¬ anche Cass. Penale 12.6.2012, n. 39852).
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Esclusione della punibilita' per particolare tenuita' del fatto. L'art. 131 bis c.p., al primo comma, prevede che “nei reati per i quali e' prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilita' e' esclusa quando, per le modalita' della condotta e per l'esiguita' del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa e' di particolare tenuita' e il comportamento risulta non abituale”.
L'esclusione della punibilita' per particolare tenuita' del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., ha natura sostanziale ed e' applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, compresi quelli pendenti in sede di legittimita' , nei quali la Suprema Corte puo' rilevare di ufficio ex art. 609, comma secondo, cod. proc. pen., la sussistenza delle condizioni di applicabilita' del predetto istituto, dovendo peraltro limitarsi, attesa la natura del giudizio di legittimita' , ad un vaglio di astratta non incompatibilita' della fattispecie concreta (come risultante dalla sentenza impugnata e dagli atti processuali) con i requisiti ed i criteri indicati dal predetto art. 131-bis.
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Il ragionamento della Corte di Cassazione. Dagli atti di causa era emerso in maniera del tutto pacifica che la sig.ra Tizia era solita iniziare le faccende domestiche in prima mattina, mettendo la radio a volume altissimo e con urla rivolte alla figlia. In questo modo, con i suoi inurbani comportamenti, impediva il riposo ai vicini.
Sicchè, a parere della Corte, non vi era alcun dubbio sul concreto disturbo delle quiete e del riposo di un numero indeterminato di persone (comma1 dell'art. 659 c.p).
Su tale punto, infatti, a nulla sono valse le doglianze della donna che sosteneva che il giudice si fosse limitato 'a fare proprio' il racconto delle persone offese, racconto la cui veridicita' doveva ritenersi dubbia visto che non vi erano rapporti di buon vicinato e che tra i denuncianti c'erano stati scambi di insulti, oltre a diversi tentativi, a suo dire, 'di farle cambiare casa'.
Nè tantomeno rilevavano, per i giudici, le deposizioni dei testi della difesa che l'avevano definita come una 'persona calma' e che 'non dava fastidio a nessuno'.
Ed ancora, quanto alla richiesta della particolare tenuita' del fatto ex art. 131-bis c.p., secondo gli ermellini la norma, oltre alla particolare tenuita' dell'offesa, richiedeva anche la non abitualita' del comportamento: requisito che era chiaro difettare nel caso di specie, dati i 'continui, reiterati e inurbani comportamenti' della donna.
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Le conclusioni. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, la Corte di Cassazione penale con la pronuncia in commento ha respinto il ricorso di Tizia e per l'effetto ha confermato la sentenza impugnata con la condanna al pagamento delle spese processuali di 2mila euro in favore della cassa delle ammende e dei danni ai vicini disturbati.