Si sento spesso fare un riferimento al cosa'¬ detto provvedimento d'urgenza a seguito di un ricorso ai sensi dell'art. 700 del codice di procedura civile.
Che cos'e' il provvedimento d'urgenza?
Quando puo' essere domandato?
Per rispondere agli interrogativi non si puo' non partire dall'inquadramento generale della disciplina della procedura d'urgenza alla quale puo' seguire il detto provvedimento.
L'art. 700 del codice di procedura civile, inserito nell'ambito delle cosa'¬ dette procedure cautelari, in una specifica sezione del codice dedicata ai provvedimenti d'urgenza, recita:
“Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, puo' chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, pia'¹ idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”.
Prima caratteristica fondamentaledel ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. e del relativo provvedimento, quindi, e' la residualita' dell'azione. In sostanza puo' essere domandata l'adozione di un provvedimento d'urgenza solamente quando le altre azioni cautelari previste dal codice di procedura non siano utilizzabili.
A questo requisito preliminare se ne aggiungono due attinenti l'oggetto della tutela. Il legislatore, infatti, specifica che il diritto dev'essere minacciato da un pregiudizio grave ed irreparabile. La richiesta, quindi, dev'essere caratterizzata:
a) dal periculum in mora;
b) dal fumus boni iuris.
Il primo requisito riguarda il pregiudizio grave ed imminente di cui si diceva poc'anzi. Il secondo, altrimenti noto come parvenza del buon diritto, ha a che vedere con la fondatezza della domanda.
Da non perdere: => Sospensione per morosita' del servizio di fornitura dell'acqua. L'amministratore puo' chiedere un provvedimento di urgenza al giudice.
Periculum in mora e fumus boni iuris sono requisiti concorrenti e non alternativi.
Quanto al primo dei due requisiti e' stato affermato che la sua sussistenza “va negata nel caso in cui la pretesa violazione sia conosciuta e tollerata per un lungo periodo di tempo senza che nelle mo-re sia assunta alcuna iniziativa processuale, il che costituisce sintomo di una tolleranza non compatibile con il ricorso ex art. 700 c.p.c.' (cosa'¬, tra le varie, Trib. Torino ord., 5 luglio 2007).
Quanto alla parvenza del buon diritto (il fumus), ad esempio, e' da ritenersi dubbia la concessione di un provvedimento d'urgenza in presenza di infiltrazioni d'acqua piovana, laddove rispetto alle stesse oltre ad esserci stata una tolleranza per diverso tempo non siano nemmeno possibile avere certezza della loro provenienza.
Provvedimento d'urgenza in ambito condominiale
In ambito condominiale, secondo la giurisprudenza, deve negarsi la possibilita' di agire ai sensi dell'art. 700 c.p.c. ove l'assemblea sia inerte rispetto ai propri compiti.
Come affermato pia'¹ volte in sede di merito e di legittimita' , infatti, 'il legislatore, rimettendo ogni facolta' di tutela sul punto alle forme della volontaria giurisdizione previste ex art 1105 c.c., esclude che, all'inerzia dei partecipanti nel compimento di atti di gestione del bene comune, il giudice possa sopperire nell'ambito di un diverso procedimento contenzioso (Cass. Civ. SS.UU. 19 luglio 1982, n. 4213; Cass. Civ. 14 agosto 19997, n. 7613)' (cosa'¬ da ultimo Trib.
Nola 3 febbraio 2009, specificamente riguardante un ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto in luogo dell'azione ex art. 1105 c.c.).
Si soliti fare ricorso alla procedura in esame per la consegna della documentazione condominiale da parte dell'amministratore revocato; la fattibilita' dell'azione va comunque valutata anche in relazione alle nuove norme, laddove prevedendo esplicitamente l'obbligo di consegna al momento della cessazione dell'incarico potrebbero lasciar intendere che il procedimento da attivarsi in tal caso sia quello del decreto ingiuntivo per la consegna di cose.
Avverso la concessione del provvedimento d'urgenza, emesso nella forma dell'ordinanza, e' ammesso reclamo “nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore” (art. 669-terdecies c.p.c.).
=> Restituzione della documentazione. Il Condominio puo' ricorrere al procedimento urgente ex art. 700 c.p.c.