In che modo una persona che ha pagato un debito e viene richiesto di fornire nuovamente un pagamento ha la possibilita' di dimostrare di avere gia' adempiuto?
Qui di seguito di occuperemo della questione della prova del pagamento, mettendo in evidenza, ancora una volta, qualora fosse necessario, che all'uso del denaro sono preferibili gli strumenti elettronici di pagamento e fra di essi ancora di pia'¹ alcuni in considerazione delle imputazioni.
Vediamo perchè.
Fattura e prova del pagamento
Ai sensi dell'art. 21 del d.p.r. n. 603/72:
Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili o, ferma restando la sua responsabilita' , assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo[…].
Il medesimo articolo specifica che il momento di emissione dalla fattura non coincide con il momento del pagamento, ma con quello della cessione del bene e/o prestazione del servizio.
Al momento del pagamento della fattura per la prestazione del servizio, e' bene dunque che si richieda l'attestazione del medesimo ad opera del prestatore dell'opera/servizio.
=> Richiesta documentazione condominiale e pagamento delle spese: quanto puo' pretendere l'amministratore?
Tizio ripara l'impianto di riscaldamento di Caio ed emette regolare fattura. Caio si presenta all'ufficio di Tizio per pagare le sue competenze.
In quel momento e' bene ottenere dal prestatore del servizio, l'attestazione, in fattura, dell'avvenuto pagamento. Niente di pia'¹ di una data con una firma e la dizione “PAGATO”.
Si diceva, in precedenza, che e' preferibile il pagamento in modalita' differenti dall'uso dei contanti, anche laddove per disposizioni di legge non sia obbligatorio farvi ricorso (es. soglia minima, condizione per fruire di detrazioni, ecc.).
Vediamo, qui di seguito, in vantaggi delle altre modalita' di estinzione dell'obbligazione pecuniaria.
Pagamento con assegno bancario e/o circolare
L'assegno bancario altro non e' che una delega di pagamento, ossia un ordine impartito dal titolare del conto corrente diretto alla banca di pagare al beneficiario la somma ivi indicata. Gli assegni, per legge, devono essere rilasciati con la dicitura “non trasferibile”, mentre quelli trasferibili sono richiedibili, con una maggiorazione di costo.
=> Limite importo assegno bancario
La non trasferibilita' fa sa'¬ che l'incasso possa essere eseguito solo dal beneficiario. Ove questi accetti l'assegno (che non essendo parificabile al denaro contante puo' anche essere rifiutato) e' evidente che il suo incasso rappresentera' un elemento di prova dell'avvenuto pagamento.
In ogni caso al momento della consegna dell'assegno e' sempre bene che vi sia traccia di tale circostanza.
L'assegno circolare rappresenta, invece, un documento che attesta l'esistenza presso il trattario della somma indicata nel titolo. Quanto alla prova del pagamento vale quanto appena detto per l'assegno bancario.
Bonifico bancario
Il pagamento mediante bonifico bancario da' la certezza, in ragione dell'attestazione dell'istituto bancario, che e' stato dato mandato all'impegnativo di spesa presso il beneficiario e che questi lo ha eseguito indicando nell'imputazione quanto richiesto dall'ordinante.
Insomma l'attestazione bancaria non equivale a ricevuta (quietanza) del pagamento, ma rappresenta sicuramente un ottimo elemento di prova del pagamento stesso. Il fatto, poi, che l'attestazione contenga l'imputazione, fa sa'¬ che lo stesso pagamento possa dirsi specificamente indirizzato, salvo differenti accordi che debbano farla considerare come non apposta.
La prova documentale e' sicuramente la prova migliore, in termini di affidabilita' e certezza, ma nulla vieta che la stessa possa essere fornita anche per testimoni, ossia mediante la deposizione di persone che possa dichiarare che il pagamento e' avvenuto (ad esempio in loro presenza).