In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, nel giudizio di merito cosa'¬ introdotto dal condo'mino, il Condominio e' tenuto a produrre i giustificativi posti a fondamento della pretesa, altrimenti e' destinato a soccombere per mancato assolvimento del proprio onere probatorio.
La disciplina. L'amministratore di condominio deve riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni (articolo 1130, n. 3 codice civile).
La riscossione dei contributi avviene in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea (articolo 63 disposizioni di attuazione del codice civile).
In genere si tratta di una distinta allegata al Rendiconto condominiale, il quale, a sua volta, deve contenere un registro di contabilita' , un riepilogo finanziario, nonchè di una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione dei rapporti in corso e delle questioni pendenti.
Cio' premesso, nel caso in cui taluno, tra i compartecipi, non provved
Cio' premesso, nel caso in cui taluno, tra i compartecipi, non provveda al pagamento delle proprie quote e impedisca, pertanto, al Condomino di poter erogare le spese necessarie al fine di garantire il funzionamento dei servizi o degli impianti comuni, l'amministratore e' tenuto a avviare un'azione di recupero dei crediti.
=> Recupero crediti. Bisogna prima acquisire i nominativi dei condomini morosi
L'amministratore, a tal proposito, puo' chiedere e ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nei confronti del condomino moroso, specie laddove il credito da riscuotere risulti declinato in seno alla distinta di ripartizione delle spese, approvata assemblearmente.
Nel caso di opposizione al provvedimento monitorio, sara' poi suo onere legittimare l'azione di recupero fornendo, per il tramite del procuratore del condominio opposto, tutta la documentazione necessaria per legittimarne la sussistenza della pretesa azionata se non l'entita' della stessa richiesta in pagamento.
Tanto in estrema sintesi e' quanto statuito dal Tribunale di Genova con la sentenza del 16 giugno 2015.
Il caso. La vicenda trattata prendeva spunto da una opposizione a decreto ingiuntivo notificata da parte del partecipante 'asseritamente' moroso al Condominio ricorrente, con la quale questi contestava
- sia la corrispondenza tra l'importo del credito e la documentazione allegata al ricorso,
- sia la ricomprensione, in tutto o in parte, nel credito monitoriamente ingiunto, delle spese inerenti la sostituzione di una caldaia 'comune' (in quanto, questo ultimo importo, formava oggetto di un separato decreto ingiuntivo emesso sempre nei suoi confronti).
Il Condominio si costituiva in giudizio censurando, a sua volta, le avverse pretese; tuttavia, nel provvedere al fine ometteva di offrire in comunicazione il fascicolo della fase monitoria (ovvero i documenti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo) e, per di pia'¹, non riscontrava puntualmente le eccezioni rassegnate dall'opponente circa l'esatta determinazione del credito ingiuntivo (non producendo il rendiconto e la delibera di approvazione).
La Sentenza. Il provvedimento finale del procedimento ha censurato il comportamento assunto nel processo da parte del condominio, atteso il mancato assolvimento dell'onere probatorio di cui all'articolo 2697 c.c. (a mente del quale: Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisc e l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si e' modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda').
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - rammenta il decidente - resta invariata la posizione sostanziale delle parti, per cui la qualita' di attore spetta al creditore, cioe' al condominio ricorrente che ha chiesto l'ingiunzione. Questi, in particolare, soggiace a tutti gli oneri probatori su esso gravanti in un ordinario giudizio di cognizione e deve quindi provare i fatti costitutivi del suo credito, offrendo in comunicazione quanto all'uopo dovuto.
In altri termini, incombe sull'amministratore del condominio la prova del credito tramite i necessari documenti, in caso di contestazione (Cass. 7569/1994).
Orbene, posto che nella fattispecie, il Condominio non ha prodotto il fascicolo della fase monitoria (sulla necessita' di tale produzione, perchè il giudice possa tenerne conto ai fini della decisione, v. Cass. 8955/2006 e Cass. 17603/2013) e neppure il suindicato verbale, in allegato alla sua comparsa di costituzione o alle due memorie ex art. 183 c.p.c. (e neppure nel corso delle varie udienze), la pretesa economica fatta valere in sede monitoria risulta sfornita di prova ed e' stata cosa'¬ respinta, previa condanna della compagine soccombente alle spese legali.
=> Quando l'amministratore puo' agire autonomamente per il recupero dei crediti