La «consapevolezza» del padrone di casa ha permesso di valutare «la gratuita' del contratto» come chiaramente finalizzata ad agevolare l'esercizio della prostituzione.
'Integra il reato di favoreggiamento della prostituzione, previsto dall'art. 3, n. 8, Legge n. 75 del 1958, la condotta di colui che concede in comodato d'uso ad una prostituta un immobile nella propria disponibilita' , nella consapevolezza che la beneficiaria vi esercitera' la prostituzione, in quanto la gratuita' del contratto sottintende la preminente finalita' di agevolare l'esercizio della prostituzione altrui e ne costituisce diretto ausilio'.
Questo e' il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione Penale con la sentenza n.40328 del 28 settembre 2016 in merito al reato di favoreggiamento della prostituzione in condominio.
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I fatti di causa. La Corte d' Appello di Cagliari, con sentenza, confermava la sentenza di primo grado con la quale il Tribunale della medesima citta' aveva condannato Tizio alla pena di anni 1 mesi 4 di reclusione ed euro 200 di multa per il reato di cui all'art. 3, n. 8, L. 75/1958.
La Corte territoriale, in particolare, rilevava la piena sussistenza dell'elemento oggettivo del reato ascritto alla prevenuta nonchè di quello soggettivo. Avverso tale pronuncia, Tizio promuoveva personalmente ricorso per cassazione.
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Lo sfruttamento della prostituzione altrui. L'art. 3 n. 8 della c.d Legge Merlin 75/1958 prevede che 'E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 10.329, salvo in ogni caso l'applicazione dell'art. 240 del codice penale'¦ chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui'.
Il reato di favoreggiamento della prostituzione si concretizza, sotto il profilo oggettivo, in qualunque attivita' idonea a procurare favorevoli condizioni per l'esercizio della prostituzione, mentre sotto il profilo soggettivo e' sufficiente la consapevolezza di agevolare il commercio altrui del proprio corpo senza che abbia rilevanza il movente dell'azione (Cass. Pen., sez. III, sentenza 20 novembre 2013, n. 6373).
La locuzione 'favorire' costituisce sinonimo di 'aiutare', 'rendere agevole', 'facilitare', con la conseguenza di dover ritenere ricompresi nell'ambito di applicazione della norma tutte quelle condotte che, in qualsiasi modo vengano poste in essere, siano idonee a sorreggere la prostituzione altrui, senza tuttavia addivenire ad un vero e proprio sfruttamento economico di tale attivita' .
In particolare il reato di favoreggiamento della prostituzione si perfeziona favorendo in qualsiasi modo la prostituzione altrui, cosa'¬ che non si rende necessaria una condotta attiva, essendo sufficiente ogni forma di interposizione agevolativa quale quella di mettere in contatto il cliente con la prostituta (Cass. Pen., sez. III, sentenza 20 marzo 2001, n. 10938).
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Cenni sul contratto di comodato. Con tale tipologia contrattuale (disciplinata dagli articoli 1803 e seguenti del codice civile) una parte (comodante) consegna all'altra (comodatario) un bene mobile o immobile perchè questi se ne possa servire per un tempo o per un uso determinato con l'obbligo poi di restituirlo.
Si tratta di un contratto essenzialmente gratuito anche se non e' esclusa la possibilita' di far ricorso a un comodato c.d. 'modale' o 'oneroso' a patto che l'onere imposto non sia di una consistenza tale da far venir meno la natura tipica del contratto.
Non deve comunque trattarsi di un corrispettivo per il godimento della cosa.
Per quanto possa sembrare una modalita' molto semplice per gestire determinati rapporti che si basano sulla fiducia e sulla cortesia, in realta' si tratta di una scelta contrattuale che puo' creare problematiche di non poco conto, se non altro sotto il profilo procedurale.
Abitazione, locazione e prostituzione. In giurisprudenza di legittimita' e' stato osservato che per ravvisare una casa di prostituzione e quindi per integrare il reato e' necessario che, all'interno della stessa casa vi sia un minimo di stabile organizzazione della prostituzione, implicante una pluralita' di persone esercenti contestualmente il meretricio negli stessi locali, e l'intervento di un soggetto che predisponga, sovrintenda e sfrutti l'attivita' delle persone che si prostituiscono, alla stregua di quanto avveniva prima della legge Merlin nelle c.d. 'case di tolleranza' (Cassazione Penale, sentenza 31/07/2013 n° 33160).
Diversamente, secondo alcuni giudici, non sarebbe ravvisabile il favoreggiamento della prostituzione nel fatto di chi conceda in locazione, a prezzo di mercato, un appartamento ad una prostituta, anche se sia consapevole che la conduttrice vi esercitera' la prostituzione (Cass.
Penale con le pronunce del 4 febbraio 2014 n. 7338, 19 febbraio 2013 n. 33160 e 23 febbraio 2012 n. 7076).
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Il ragionamento della Corte di Cassazione. Secondo gli ermellini, nel caso in esame, non trovava applicazione l'orientamento secondo cui la mera concessione di un immobile a una prostituta, anche se nella consapevolezza dell'uso che questa ne faceva, non integrava il reato di favoreggiamento della prostituzione; difatti, in questo caso non ci si riferiva alla fattispecie della locazione, nella quale la prostituta paga per l'uso dell'appartamento un corrispettivo, ma alla diversa fattispecie della comodato.
A tal proposito, i giudici di Piazza Cavour hanno avuto modo di precisare che il comodato essendo un contratto a titolo gratuito, sottintende la preminente finalita' di agevolare l'esercizio della prostituzione altrui e risulta, dunque, pienamente idoneo ad integrare la condotta punita dalla disposizione incriminatrice, che si concretizza in qualunque comportamento che abbia effetto di facilitazione (In tal senso Corte di Cass. Penale 1 aprile 2016 n. 13229, 30 maggio 2014 n. 29734 e 11 febbraio 2014 n. 6373).
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Le conclusioni. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto,la Corte di Cassazione Penale con la pronuncia in commento ha respinto la domanda di Tizio e per l'effetto ha confermato la decisione della corte territoriale della condanna al favoreggiamento della prostituzione.
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