Quando e' possibile l'intervento di un carro attrezzi per la rimozione forzata dei veicoli da uno spazio privato?
Quando la rimozione non e' possibile, invece, che cosa si puo' fare per scoraggiare la reiterazione della condotta?
La questione riguarda molto spesso i condominii in cui gli stessi condo'mini o persone estranee lasciano in sosta per periodi di tempo pia'¹ o meno brevi (questo e indifferente) in aree in cui vige un espresso divieto o comunque in zone rispetto alle quali la sosta crea intralcio.
Prima di entrare nel merito e' utile rammentare che la sosta, in ambito condominiale, e' sicuramente possibile nelle zone a cio' deputate, il riferimento e' ai parcheggi comuni o comunque ai posti auto presenti nelle autorimesse, ed in generale in tutti quei luoghi in cui lo stazionamento del veicolo e' possibile in quanto non d'intralcio ad altre utilizzazione di quelle parti comuni.
Normalmente, ad esempio, e' possibile stazionare con le autovetture nei cortili condominiali, ove la sosta non sia incompatibile con altre utilizzazione o con la specifica conformazione del cortile medesimo.
Del pari la sosta e' possibile anche nel cosa'¬ detto piano pilotis, purchè dallo stesso non vi sia altresa'¬ accesso all'edificio.
Rimozione forzata