Quale dev'essere la forma giuridicamente corretta di una procura speciale a vendere per evitare contestazioni o comunque intoppi quando si arriva davanti ad un notaio?
Partiamo da una fondamentale distinzione: quando parliamo di procura speciale a vendere facciamo riferimento a quel documento che serve a delegare una persona a presentarsi davanti ad un notaio e prestare, per conto del delegante, il consenso alla vendita dell'immobile oggetto di trattativa.
Diverso dalla procura speciale a vendere, in termini strettamente giuridici, e' il contratto che si stipula con l'agenza immobiliare, che in quanto incarico di mediazione serve solamente a mettere in contatto il venditore con i possibili interessati all'acquisto dell'immobile e quindi con un'eventuale acquirente.
Per stipulare un contratto di mediazione e' sufficiente che le parti si mettano d'accordo sulla durata dell'incarico, il prezzo per l'attivita' dell'agenzia. Non e' necessaria anche se e' caldamente consigliabile la forma scritta, proprio per fissare con chiarezza i termini dell'accordo.
=> Il diritto alla provvigione spetta solo in caso di conclusione dell'affare
Passiamo alla forma della procura speciale a vendere. Norma di riferimento e' rappresentata dall'art. 1392 del codice civile, rubricato Forma della procura, che recita:
La procura non ha effetto se non e' conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere.
Non ha effetto, cioe' non puo' essere utilizzata al fine di perfezionare la compravendita dell'unita' immobiliare, se ha la stessa forma del contratto cui si riferisce.
Qual e' la forma del contratto di compravendita di un bene immobile?
=> La definizione di compravendita
Come per la forma della procura, anche in questo caso e' il codice civile a contenere la risposta. Per comprendere quale forma debba assumere la procura speciale e vendere bisogna leggere l'art. 1350 c.c., il quale nell'indicare gli atti che devono farsi per iscritto, recita:
'Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullita' :
1) i contratti che trasferiscono la proprieta' di beni immobili;
['¦]'.
Atto pubblico, ossia atto redatto da un Notaio e sottoscritto dalle parti interessate.
Scrittura privata autenticata: atto redatto da privati e poi autenticato nel suo contenuto - e quindi anche nelle sottoscrizioni riportate - da un pubblico ufficiale.
Per vendere un immobile altrui, quindi, e' necessario che il venditore munisca il proprio rappresentante di una procura speciale rilasciata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.
=> Conclusione di un contratto, quando la firma del rappresentante vincola il rappresentato?
La procura speciale a vendere e' sempre necessaria. Qui di seguito alcuno esempi:
a) quando si vende un bene completamente altrui;
b) quando si vende un bene parzialmente altrui (es. immobile in comunione dei beni);
c) quando si vende un bene sul quale si e' in possesso di un diritto reale e/o personale di godimento (es. cessione della nuda proprieta' da parte dell'usufruttuario).
Nel caso in cui il procuratore speciale acquisti per se stesso e' necessaria una specifica autorizzazione in tal senso, ond'evitare problemi in merito alla sussistenza di conflitti d'interesse.
=> Il notaio e' obbligato ad effettuare le visure ipocatastali anche in caso di scrittura privata autenticata
=> Ecco perche' grava sul notaio l'obbligo di informare correttamente il cliente