Su richiesta dell'assemblea, che delibera con la maggioranza di cui al secondo comma dell'art. 1136 del codice, l'amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare. Le spese per l'attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condomini.
Tanto dispone l'art. 71-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile, introdotto ex novo dalla legge n. 220/2012 (Legge di riforma del condominio).
La nuova disposizione offre la possibilità (non è un obbligo) di attivare un sito internet per consentire di gestione il condominio in maniera trasparente, semplice e veloce sfruttando i moderni mezzi informatici. Ma c'è anche l'altra faccia della medaglia. L'utilizzo del web pone delicati problemi di tutela della riservatezza dei condomini, anche in considerazione del fatto che la norma non fa cenno ai contenuti del sito, rinviando alle determinazioni assunte dall'assembleare con la delibera di attivazione del sito.
È quanto mai necessario, dunque, individuare i dati che possono (e non possono) essere pubblicate online, nonché adottare una serie di accorgimenti tecnici per garantire la riservatezza dei dati trattati, in conformità alla normativa vigente.
Il contenuto del sito
La legge non dispone nulla rispetto al contenuto del sito, lasciando all'assemblea dei condomini il compito di individuare, con la stessa deliberazione di attivare del sito internet, i documenti e le altre eventuali informazioni da pubblicare sul web.
È opportuno ricordare innanzitutto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 1129 c.c., l'amministratore deve comunicare il locale ove si trovano i registri di anagrafe condominiale, dei verbali delle assemblee, di nomina e revoca dell'amministratore e di contabilità, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata. L'attivazione del sito internet potrebbe rappresentare una modalità di attuazione della nuova disposizione: l'assemblea potrebbe infatti disporre che l'amministratore metta a disposizione online i registri e le informazioni previste dall'art. 1129.
Fermo restando tale obbligo, il sito internet potrà contenere, tra gli altri, i seguenti documenti: