In tema di condominio, la revoca giudiziale dell'amministratore comporta l'immediata cessazione del rapporto di mandato esistente tra lo stesso ed il condominio, non trovando applicazione in tale ipotesi - contrariamente a quelle di scadenza del mandato, dimissioni a mancato rinnovo dell'incarico - l'istituto della c.d. prorogatio dei poteri. Conseguentemente, non potendo pia'¹ esercitare da quel momento alcuna attivita' - sia essa ordinaria che straordinaria - in nome e per conto dei condomini, l'ex amministratore deve considerarsi privo tanto di legittimazione attiva a proporre ricorso per decreto ingiuntivo, quanto di legittimazione passiva a costituirsi nel giudizio di opposizione a detto decreto.
Cosa'¬ si e' pronunciato il Giudice di Pace di Fermo nella sentenza n. 386 del 01 ottobre 2015, ove e' stato precisato che e' privo di poteri l'amministratore che, a seguito di revoca giudiziale, ponga in essere attivita' per conto del condominio.
Questi i fatti di causa. Un condomino, con citazione spiegava formale opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Fermo. Nel merito, l'opponente eccepiva l'illegittimita' dell'azione monitoria per carenza di legittimazione attiva dell'amministratore opposto, in quanto, precedentemente, quest'ultimo era stato revocato giudizialmente; pertanto, privo di interesse ex art. 100 c.p.c.
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Costituendosi in giudizio, la difesa del precedente e del nuovo ammini
Costituendosi in giudizio, la difesa del precedente e del nuovo amministratore, contestava in toto tutte pretese del condomino opponente.
Nel corso del procedimento, espletata l'attivita' istruttoria, il giudice adito, sui motivi di opposizione, preliminarmente, precisava che l'intervenuta revoca giudiziale dell'amministratore ha comportato l'immediata cessazione del rapporto di mandato esistente tra lo stesso e il condominio. Per tale ragione, la revoca, in quanto ammessa in limitati ed esclusivi casi di inadempienza, e' dunque incompatibile con il proseguo di qualsivoglia attivita' di rappresentanza del professionista, atteso che non potra' pia'¹ agire in nome e per conto del condominio che lo ha revocato.
A tal proposito, il giudice adito, richiamando un principio consolidato in giurisprudenza, ha meglio precisato che sono ammessi i poteri in prorogatio dell'amministratore di condominio limitatamente alle sole ipotesi di scadenza del mandato, dimissioni o mancato rinnovo dell'incarico, escludendo dalla prosecuzione anche solo temporanea dei poteri in capo allo stesso, nell'ipotesi in cui l'amministratore sia stato revocato per giusta causa. (In tal senso Cass. Civ. n. 6555 del 18 marzo 2010).
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Quindi, in virta'¹ di quanto esposto, si evidenzia che l'ex amministratore revocato giudizialmente non avrebbe potuto pia'¹ esercitare alcuna attivita' cosa'¬ come non poteva procedere alla riscossione degli oneri condominiali; pertanto, nel caso in esame, e' priva di legittimazione attiva l'attivita' dell'ex amministratore concretizzata con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti del condomino opponente.
Ed ancora, quanto alla legittimazione passiva dell'ex amministratore, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in merito alla presente fattispecie, l'amministratore cessato e sostituito non ha l'obbligo nè il potere di costituirsi in giudizio per difetto dell'interesse a contraddire. (In tal senso Cass. Civ. Ord. N. 14589 del 4 giugno 2011).
Sul punto, il giudice marchigiano, conformemente al citato orientamento, ulteriormente ha puntualizzato che qualora l'attivita' dall'ex amministratore (ricorso per decreto ingiuntivo) sia stata posta in essere sulla base di una delibera assembleare di approvazione di bilanci, anch'essa tenutasi in data successiva all'avvenuta revoca giudiziale, questa (delibera) deve ritenersi invalida.
Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, il decreto ingiuntivo opposto e' stato totalmente revocato in quanto privo di efficacia.
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