La vicenda. Alcuni condomini decidono di chiedere la revisione delle tabelle millesimali ai sensi dell'art. 69 disp. att. c.c. ritenendo che le stesse non rispecchino lo stato di fatto del fabbricato e precisando che, prima dell'avvio del procedimento giudiziale, l'assemblea aveva autorizzato la revisione delle tabelle addebitandone le relative spese ai richiedenti oggi attori, salvo poi rifiutarsi di recepire la nuova formulazione proposta dal tecnico incaricato dai predetti.
Il Condominio rimane contumace in giudizio, costituendosi invece alcuni dei condomini citati.
La sentenza. All'esito di un lungo e articolato procedimento le domande degli attori sono ritenute fondate solo parzialmente(Trib. Rovigo, n. 312/2017).
=> Delibera per vizi di costituzione dell'assemblea
Per quanto concerne la rettifica delle tabelle, il Tribunale ritiene sussistano pienamente i presupposti richiesti dall'art. 69 disp. att. c.c. - ossia un'obiettiva divergenza fra il valore effettivo delle unita' immobiliari e le relative carature, e cio' a causa di un errore o del sopravvenuto mutamento dei volumi del fabbricato per via, ad esempio, di interventi di ristrutturazione, sopraelevazione, frazionamento o accorpamento (Cass. Civ., n. 11575/2017) - valorizzando, in particolare, gli interventi di ristrutturazione e di innovazione volti a rendere autonomi i servizi condominiali di acqua, luce e gas, e affermando che 'e' noto che l'attribuzione dei valori millesimali per il riscaldamento centralizzato non e' pari e proporzionale alla superficie delle porzioni dei singoli condomini, intervenendo anche altri fattori a variarne le proporzioni; inoltre gli spazi comuni precedentemente occupati dagli impianti comuni a seguito della privatizzazione ben possono essere stati adibiti ad usi diversi rispetto a quelli iniziali e non puo' essere certo che di tali spazi usufruiscano un ugual modo gli appartamenti come i negozi, ditalchè la revisione si rende opportuna'.
Peraltro, precisa il Giudice, un intervento di privatizzazione dei servizi comuni rientra a pieno titolo nel novero di 'innovazione di vasta portata', giustificando la modifica delle tabelle preesistenti.
=> Revisione delle tabelle millesimali, onere della prova a carico del condominio che le delibera