Un'impresa esegue dei lavori che gli sono stati commissionati. Successivamente alla loro esecuzione sorgono contestazioni in merito all'oggetto del contratto ed alle opere effettivamente commissionate. L'impresa non tiene conto di cio' e presenta una fattura per le somme a suo modo di vedere dovutegli.
Quello che segue a questa situazione, comunissima a molti casi, e' una causa tesa a sancire l'effettivo quantum dovuto in relazione ai lavori effettivamente eseguiti e commissionati. In questo contesto, la fattura di pagamento emessa dall'appaltatore, non ha alcun valore di prova rispetto alle opere eseguite, in quanto il committente ha contestato alla radice il rapporto contrattuale sul quale tale fattura si fonda.
Questa, in sintesi, la decisione resa dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 299 depositata in cancelleria il 12 gennaio 2016.
In fatto che ha portato alla decisione e' stato gia' sommariamente descritto: non e' raro che siano affidati dei lavori di manutenzione e che, questi, in corso d'opera vengano integrati da altre opere. In queste circostanze sovente sorgono contestazioni in merito a queste integrazioni.
In ambito condominiale, poi, la situazione e' aggravata dalla mancanza
In ambito condominiale, poi, la situazione e' aggravata dalla mancanza di passaggi assembleari volti a dare il placet agli interventi aggiuntivi. In casi del genere il contenzioso che spesso ne consegue e' volto a verificare la correttezza dell'operato dell'impresa esecutrice, dell'amministratore e del direttore dei lavori. Insomma in ambito condominiale le cause servono a capire se il di pia'¹ che e' stato fatto era davvero necessario rispetto ai lavori originariamente commissionati, se l'amministratore e/o il direttore dei lavori erano legittimati ad autorizzarli ed in caso contrario a chi debba essere ascritta la colpa di avere illegittimamente autorizzato le opere aggiuntive.
Da non perdere: Non commissioni i lavori abusivi in casa tua? Sei comunque responsabile!
In questo contesto, cosa'¬ come in quello meno complesso dei lavori commissionati da un singolo, la fattura - se sono in contestazione le opere e non solamente i loro costi - ha scarsissimo valore probatorio, ossia ha al massimo il valore di mero indizio.
La Corte, sulla base di un proprio orientamento, ha ricordato che 'la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto gia' costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non puo' costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma puo' al massimo costituire un mero indizio (Cass. 28 giugno 2010, n. 15383)' (Cass. 12 gennaio 2016 n. 299).
Insomma se l'impresa Alfa presenta al suo clienti 'il conto' per le opere eseguite e questi contesta il fatto stesso di avere commissionato delle opere, la fattura - che e' pur sempre un atto originato dal creditore - non ha avra' alcun valore probatorio pieno della circostanza che gli interventi ivi inseriti siano stati effettivamente commissionati.
=> Quando si puo' parlare di lavori di manutenzione straordinaria di notevole entita' ?