E' lecito concedersi il lusso di installare un'opera d'Arte nelle parti comuni dell'edificio?
E scoprire il mondo condominiale italiano attraverso le foto di opere d'Arte gia' presenti in qualche Condominio (sezione A) oppure di quelle che si vorrebbe fossero inserite come nuove proposte o fossero un utile suggerimento (sezione B) per abbellire gli spazi comuni degli stabili?
Posizionare oggetti nelle parti comuni (elencate nell'art. 1117, com. 1, legge n. 220/2012) rappresenta un caso classico di uso della cosa comune (art. 1102 c.c., com. 1 “Ciascun partecipante puo' servirsi della cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
A tal fine puo' apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa”).
E' possibile collocare solo oggetti di uso comune, quali piante ornamentali, zerbini, ed eventualmente portaombrelli (Cassazione, sentenza 3376/1988). Non e' invece possibile occupare gli spazi comuni con altri oggetti di proprieta' che possano rendere pia'¹ disagevole il passaggio, risultare comunque non graditi agli altri condo'mini e, soprattutto, determinare condizione di pericolo per l'operatore che effettua la pulizia delle scale.
In questo caso, senza autorizzazione degli altri condomini e' illecito, e se c'e' un accordo dev'essere fornito in forma scritta.
La terza edizione del Premio Donghi ( www.donghi.eu ), concorso fotografico nazionale gratuito dedicato al tema “Vivere con l'ARTE. BenESSERE in Condominio”, pubblicato nei due album su pagina Facebook: https://www.facebook.com/CristinaDonghiGestioneimmobili/ , e' lo strumento per scoprire il mondo condominiale italiano. Anche tu puoi partecipare!
I tre appuntamenti gratuiti e aperti al pubblico, in collaborazione con la Libreria Hoepli , nel cuore di Milano in via Hoepli 5, MM Duomo, sveleranno le migliori immagini selezionate dalla Giuria ufficiale, con l'obiettivo di attrarre l'attenzione di tutti i cittadini sull'argomento: