In tema di preliminare di vendita immobiliare, e' legittima la richiesta del promissario acquirente, in sede di stipula del definitivo, di pagare subito le spese condominiali pregresse gravanti sull'immobile, decurtandone l'importo dal prezzo concordato. E' questo il principio di diritto che e' possibile trarre dalle sentenza della Corte di cassazione n. 17990 del 14 settembre 2016.
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Secondo i giudici di legittimita' , tenuto conto del vincolo di solidarieta' esistente tra condomino alienante e condomino acquirente per le spese condominiali relative all'anno in corso e a quello precedente,e' legittima la richiesta dell'acquirente di liberare il bene dagli oneri condominiali, onde evitare in futuro possibili azioni esecutive nei suoi confronti da parte del condominio.
Di contro, e' illegittima la richiesta del promittente venditore di aumento del prezzo concordato pari alla sua esposizione per le spese condominiali, da trasferire all'acquirente mediante accollo.
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Come noto, l'art. 63, comma 4, disp. att. c.c., prevede che una 'solidarieta' tra alienante e acquirente' in relazione alle spese pregresse gravanti sull'immobile compravenduto: 'chi subentra nei diritti di un condomino e' obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente'.
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