Il contratto preliminare di vendita obbliga le parti alla conclusione del contratto definitivo, ma puo' accadere che il promissario acquirente si rifiuti di stipulare il rogito motivando il suo diniego per presunti difetti o per ragioni di vario tipo.
In questi casi la parte adempiente e cioe' il promittente venditore puo' sempre rivolgersi al giudice e chiedere una sentenza che produca fra le parti gli effetti del contratto non concluso oppure no? Traendo spunto da una sentenza di merito si cerchera' di dare una risposta a queste domande.
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Il fatto. La societa' immobiliare Alfa nel 2010 stipula un contratto preliminare di vendita con Tizio avente ad oggetto vari immobili con svariate pertinenze, contestualmente alla stipula del preliminare il promissario acquirente veniva immesso nel possesso e godimento dell'immobile ed il contratto, con il quale le parti si obbligavano a stipulare il definitivo entro il 31.1.2014, veniva regolarmente registrato.
Tuttavia per una serie di motivi entro tale data non e' stato possibile procedere al rogito, e le parti con una nuova scrittura privata rinviavano la stipula del definitivo. Il contratto definitivo, avente ad oggetto solo alcuni degli immobili, veniva successivamente stipulato, ma il promissario acquirente si rifiuta di stipulare il rogito avente ad oggetto il box auto ed altre pertinenze motivando il proprio diniego in virta'¹ di presunti difetti del bene.
La societa' Alfa, preso atto del rifiuto dell'acquirente di stipulare il contratto definitivo, cita in giudizio quest'ultimo chiedendo al giudice una sentenza costitutiva (ex art. 2932 c.c.) che produca gli effetti del contratto non concluso condannando Tizio al pagamento del prezzo concordato al momento della stipula del preliminare.