Nel caso in cui le parti che si sono rivolte ad un mediatore addivengano alla stipula di un cosa'¬ detto contratto preliminare di preliminare, il mediatore matura gia' solo per questo il diritto alla provvigione di cui all'art. 1755 del codice civile?
E' questa, in sostanza, la domanda cui ha dato risposta la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 923 del 17 gennaio 2017.
Si tratta di una presa di posizione interessante ed utile in quanto viene dopo quella delle Sezioni Unite n. 4628 del 6 marzo 2015 resa in materia di validita' del contratto preliminare di preliminare.
Prima di entrare nel merito del momento di maturazione del diritto alla provvigione in capo al mediatore, e' utile fare un cenno a questa fattispecie.
Il contratto preliminare di preliminare e' quell'accordo con il quale le parti s'impegnano a stipulare in futuro non il contratto definitivo di compravendita, ma un accordo preliminare allo stesso.
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Rispetto al contratto preliminare di preliminare non e' prevista l'esecuzione in forma specifica, ma eventualmente l'ordinaria azione per inadempimento.
Le Sezioni Unite sentenziarono che tale tipo di accordo e' pienamente valido ed efficace “ove sia configurabile un interesse delle parti, meritevole di tutela, ad una formazione progressiva del contratto, fondata su una differenziazione dei contenuti negoziali, e sia identificabile la pia'¹ ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare” (Cass. SS.UU. n. 4628/15).
Classico esempio di preliminare di preliminare e' rappresentato dall'accettazione della proposta fatta dal futuro acquirente, nella quale le parti indichino la necessita' di addivenire alla stipula del contratto preliminare entro una tale data.
Dato questo contesto giuridico e fattuale, da quale momento puo' dirsi esistente il diritto alla provvigione in capo al mediatore?
L'art. 1755 c.c. specifica che esso matura quanto l'affare e' concluso per effetto dell'intervento del suddetto mediatore. E' sull'aspetto del momento in cui si conclude l'affare che si e' soffermata la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 923/17, per dare risposta al quesito.
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Nel giudizio di merito, la Corte d'appello, la cui sentenza era stata oggetto di impugnazione in sede di legittimita' , aveva stabilito che la conclusione del cosa'¬ detto preliminare di preliminare fosse di per sè sufficiente per considerare maturato il diritto alla provvigione.
La Corte nomofilattica ha considerato corretta questa conclusione affermando che “la conclusione dell'affare, quale fonte del diritto del mediatore alla provvigione, e' il compimento dell'atto che da' all'intermediato il diritto di agire per l'adempimento o il risarcimento, sicchè anche una proposta di acquisto integrante 'preliminare di preliminare' puo' far sorgere il diritto alla provvigione (Cass., 30 novembre 2015, n. 24397)” (Cass. 17 gennaio 2017 n. 917).
L'affare, quindi, si conclude non quando e' stipulato il contratto definitivo, ma quando le parti si sono accordate per concluderlo. Resta salva ogni diversa pattuizione.