L'amministratore di condominio che sta per essere revocato dall'assemblea, ha in sede di riunione effettivi poteri dilatori rispetto all'esercizio delle prerogative del consesso o la sua possibilita' d'incidere si ferma ad intralci di fatto che possono essere eliminati limitandone le prevaricazioni?
E' questo nella sostanza quanto ci e' stato domandato da un nostro lettore con il seguente quesito:
“L'amministratore di un condominio che poteri ha, in fase di assemblea indetta per la sua sostituzione o conferma.
Puo' giudicare le deleghe se sono originali o meno;
- controllare eventuali millesimi;
- puo' essere delegato lui stesso da qualche o vari condomini.
Oppure il controllo deve essere fatto dal Presidente e segretario dell'assemblea”.
Partiamo dalla valutazione generale dei poteri dell'amministratore rispetto all'assemblea condominiale.
In primis e' doveroso ricordare che l'amministratore ha il potere di convocare l'assemblea condominiale.
Tale prerogativa in alcuni casi diviene obbligo il cui inadempimento e' sanzionabile con la revoca: si pensi all'assemblea che dev'essere convocata per l'approvazione del rendiconto (art. 1129, dodicesimo comma c.c. e 1130 n. 10 c.c.) oppure a quella richiesta proprio per discutere in merito alla revoca.
Una volta convocata l'assemblea i poteri dell'amministratore rispetto a questa adunanza, salvo particolari disposizioni del regolamento di condominio, si fermano la'¬. Non sono mancate sentenze che hanno concluso per la doverosita' della partecipazione all'assemblea dell'amministratore.
In tal senso e' stato affermato che “sebbene tra i compiti dell'amministratore enumerati dal codice non sia espressamente prevista la sua partecipazione all'assemblea ordinaria e straordinaria, in ragione dei rapporti di diritto e di fatto che tra l'amministratore e l'assemblea intercorrono ed avuto riguardo a cio' che comunemente avviene sulla base del convincimento di osservare un imperativo giuridico, la sua presenza alle riunioni del collegio deve ritenersi compresa tra i compiti istituzionali di amministrazione (Cass. 12 marzo 2003 n. 3596).
Certo, vi sono casi in cui la presenza dell'amministratore e' superflua o puo' essere addirittura controproducente: si pensi proprio alle ipotesi di revoca, rispetto alle quali i condo'mini potrebbero voler discutere liberamente sul da farsi o su aspetti da porre all'attenzione del mandatario.
=> Come convocare l'assemblea senza far partecipare l'amministratore?
Ed allora?
Allora e' evidente che l'amministratore non puo' frapporre alcuno degli ostacoli indicati dal nostro lettore in relazione alla deliberazione di revoca: le verifiche attinenti alla regolare costituzione dell'assemblea spettano al presidente dell'assemblea nè, per espressa previsione di legge (art. 67 disp. att. c.c.), le deleghe (nemmeno una) possono essere conferite all'amministratore, nemmeno se questo e' scelto tra i condo'mini dell'edificio.
Conclusione: nell'assemblea convocata per la sua revoca, come in qualunque altra assemblea, l'amministratore ha sicuramente il diritto/dovere d'intervenire per spiegare le proprie ragioni (per il caso di revoca) o comunque per essere a disposizione dei condo'mini in relazione ad eventuali chiarimenti riguardanti la gestione, ma non gli e' attribuito alcun potere di gestione ed indirizzo dell'assise stessa.
Non vi sono dubbi sul fatto che l'amministratore – anche se non condomino – possa essere nominato segretario, la tale compito e' di mero ausilio al presidente ed alle sue indicazioni deve attenersi. Ove cio' non avvenisse, l'assemblea potrebbe sempre deciderne la sostituzione in corso di riunione.
=> Quali sono gli effettivi poteri di conduzione dell'assemblea in capo all'amministratore condominiale?