Nella citta' in cui vivo, tra qualche settimana, iniziera' la raccolta dei rifiuti porta a porta; siccome io vivo in condominio, per il nostro palazzo saranno predisposti dei bidoni condominiali.
L'amministratore del condominio ci ha scritto per informarci sulla novita' , inviando una circolare esplicativa dei giorni di conferimento e chiedendoci di esprimere preferenze in merito alla collocazione di questi cassonetti, altrimenti avrebbe provveduto lui di sua iniziativa.
Mi domando e quindi mi sono rivolto a voi di Condominioweb per sapere se e' giusto questo modo di operare.
La questione va risolta guardando alla materia oggetto della regolamentazione e di conseguenza ai poteri d'iniziativa dell'amministratore ed a quelli dell'assemblea condominiale.
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La decisione sulla collocazione dei bidoni dell'immondizia nelle parti comuni, ad avviso di chi scrive, va annoverata nell'ambito di quelle riguardanti l'uso delle cose comuni; nel decidere su tale argomento, infatti, altro non si fa che individuare lo spazio che si vuol a cio' destinare e di conseguenza imprimergli una concreta modalita' di utilizzazione.
Queste decisioni possono essere prese:
a) dall'assemblea in quanto prima titolare della competenza a decidere in merito alla modalita' ed alla destinazione d'uso delle cose comuni
b) dall'amministratore che ai sensi dell'art. 1130 n. 2 c.c. deve 'disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini'.
Il potere dell'amministratore deve considerarsi sussidiario e mai concorrente. In sostanza egli deve disciplinare l'uso dei beni comuni in conformita' alle delibere assembleari e solamente nel silenzio dell'assise secondo il proprio prudente apprezzamento. In ogni caso il suo autonomo provvedimento di allocazione dei bidoni puo' essere contestato ai sensi dell'art. 1133 c.c.
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Con quali maggioranze e' chiamata a decidere l'assemblea condominiale in merito alla collocazione dei bidoni per la raccolta differenziata?
Ad avviso di chi scrive, in analogia rispetto a quanto previsto per il regolamento di condominio tale delibera deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea che rappresentino almeno la meta' del valore millesimale dell'edificio (art. 1138 c.c.).
In tal senso la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che 'la delibera, la quale disciplina l'uso di un bene comune puo' essere legittimamente assunta con le maggioranze di cui all'art. 1136 cod. civ., purchè sia assicurato il pari uso di tutti i condomini, e cioe' il massimo godimento possibile, come e' avvenuto nel caso in esame; che l'assemblea di un condominio edilizio puo' validamente deliberare con la maggioranza di cui all'art. 1136, secondo comma, cod. civ.' (Cass. 26 gennaio 2016, n. 1421). La sentenza citata e' stata resa in una causa avente ad oggetto la contestazione della delibera che prevedeva l'utilizzo turnario di un parcheggio comune, ma il principio testè menzionato deve considerarsi avente valore generale.
In questo contesto e' utile ricordare che le delibere assunte con quorum inferiori rispetto a quelli previsti dalla legge sono da considerarsi annullabili (cfr. su tutte Cass. SS.UU. n. 4806/05).
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