Il conto corrente condominiale e' pignorabile dai creditori del condominio che possono scegliere di soddisfare il proprio credito aggredendo il patrimonio della compagine.
Si allarga la schiera dei provvedimenti tribunalizi che considerano legittimo l'atto di pignoramento presso terzi riguardante il conto corrente condominiale.
Ultima pronuncia in tal senso, tra quelle note, e' la sentenza resa dal Tribunale di Milano, mediante deposito in cancelleria, il 21 novembre 2017.
L'orientamento che sta prendendo piede il giurisprudenza e' pressappoco questo: il condominio e' un'entita' distinta dai condo'mini che vi partecipano, questo s'interfaccia con altri soggetti giuridici (anche) per mezzo dell'amministratore e di conseguenza le somme di denaro che questi gestisce sono imputabili a questo 'soggetto collegiale' e non ai condo'mini.
La sentenza della quale daremo conto s'inserisce in questo solco; l'impianto motivazionale e' anche convincente se non fosse - ad avviso di chi scrive - per un particolare. Cosa'¬ interpretando le norme i giudici non le stanno solamente applicando, ma stanno creando un vero e proprio procedimento parallelo a quello espressamente prescritto dalla legge.
Un procedimento ed al suo fianco un soggetto, ossia il condominio. Ed anche cio', per chi scrive, non e' un bene: sopperire alle carenze della legge con le sentenze alle volte rischia di creare piu' incertezza che diritto.
Conto corrente condominiale
Ogni amministratore condominiale - sia esso interno o esterno cio' e' indifferente - deve aprire ed utilizzare un conto corrente condominiale intestato ad ogni singolo condominio amministrato.
Dal conto corrente condominiale, cosa'¬ dice l'art. 1129, settimo comma, c.c., devono transitare le somme a qualunque titolo ricevute ed erogate.
Nel dodicesimo comma dello stesso art. 1129 c.c. si dice che commette grave irregolarita' l'amministratore che ingenera confusione tra il proprio patrimonio e quello del condominio ovvero tra patrimoni dei condo'mini.
Patrimonio: in questo sostantivo c'e' il grimaldello che ha aperto le porte alla pignorabilita' del conto corrente condominiali
Obbligazioni condominiali tra parziarieta' e solidarieta'
Attualmente le norme configurano le obbligazioni dei condo'mini verso terzi come solidali con beneficio di escussione dei condo'mini morosi (art. 63, secondo comma, disp. att. c.c.).
Nel 2008 le Sezioni Unite (sent. n. 9048) ridisegnarono il concetto di obbligazione condominiale: nessuna solidarieta' tra i condo'mini, ma obbligo di pagamento limitato alla propria quota.
Se Tizio e Caio non pagano, Sempronio non puo' essere considerato obbligato per le loro quote.
Il Legislatore della riforma ha attenuato questo principio giurisprudenziale (cosa'¬ detto della parziarieta' ), specificando che, invece, Sempronio potrebbe essere chiamato a rispondere di quella parte di debito se l'escussione dei morosi (Tizio e Caio) fosse infruttuosa.
Cosa'¬ come prevista dalla legge, la situazione di morosita' sembrerebbe prefigurare un procedimento cosa'¬ riassumibile:
Perchè si puo' pignorare il conto corrente condominiale
=> Il creditore del condominio che agisce in via esecutiva puo' pignorare il conto corrente condominiale?
La stura, almeno leggendo le pronunce giurisprudenziali note, alla pignorabilita' del conto corrente condominiale l'ha data il Tribunale di Reggio Emilia con un'ordinanza del maggio del 2014, cui ha fatto seguito un provvedimento conforme reso questa volta dal Tribunale di Milano.
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=> Il creditore del condominio che agisce in via esecutiva puo' pignorare il conto corrente condominiale?
La stura, almeno leggendo le pronunce giurisprudenziali note, alla pignorabilita' del conto corrente condominiale l'ha data il Tribunale di Reggio Emilia con un'ordinanza del maggio del 2014, cui ha fatto seguito un provvedimento conforme reso questa volta dal Tribunale di Milano.
I giudici meneghini, con la sentenza del novembre 2017, hanno confermato l'orientamento.
La chiave di volta, si diceva, sta nella parola 'patrimonio'; per i giudici l'uso di questo termine e' indice, nel complesso normativo riguardante il condominio, della esistenza di una sia pur attenuata forma di soggettivita' giuridica del condominio distinta da quella dei singoli condo'mini.
Il condominio e' soggetto autonomo con un proprio patrimonio che risponde delle obbligazioni contratte dall'amministratore nell'interesse collettivo.
La sentenza in esame approfondisce dettagliatamente questo aspetto finendo per riprendere una sentenza della Cassazione del 2017 (la n. 8150), nella quale si afferma che «il Condominio e' soggetto distinto da ognuno dei singoli condomini, ancorchè si tratti di soggetto non dotato di autonomia patrimoniale perfetta».
Non solo: la pronuncia in esame specifica che «il pignoramento del saldo di conto corrente condominiale da parte del creditore e' allora volto a soddisfare in via esecutiva la sola obbligazione per l'intero gravante sull'amministratore e non interferisce col meccanismo del beneficio di escussione ex art. 63, co. 2, disp. att. c.c., il quale e' posto a presidio unicamente dei distinti obblighi pro quota spettanti ai singoli» (Trib. Milano 21 novembre 2017).
Come dire: la norma prevede un procedimento, ma quello non espressamente vietato dalla legge - di pignoramento del conto corrente - e' parallelo ed utilizzabile. Certo e' che se l'intento del Legislatore era mettere i condo'mini in regola con i pagamenti al riparo da effetti negativi dell'altrui morosita' , con il pignoramento del conto corrente condominiale questo effetto e' sostanzialmente vanificato.
L'impressione detta fuori dal linguaggio tecnico, per chi scrive, e' che si sta cercando di fare rientrare dalla finestra (la giurisprudenza) cio' che (per insipienza del Legislatore) era stato messo fuori dalla porta, cioe' la personalita' o meglio la soggettivita' del condominio differente da quella dei singoli condo'mini.
Questo percorso, nuovo e da inventarsi di volta in volta, finisce per rendere piu' incerta l'applicazione della legge e non solamente per quanto riguarda il conto corrente. Il pensiero corre alla legittimazione ad impugnare sentenze sfavorevoli al condominio, al divieto di testimonianza dei condo'mini, ecc. ecc.
Tutta carne viva, come si suole dire, sulla quale sarebbe doveroso intervenire con la massima attenzione, rifuggendo gli eccessi - magari anche spinti da ragionevoli considerazioni - di creativita' .