Anche chi non ha debiti puo' vedersi notificato un atto di pignoramento, ad es. il conduttore di un immobile locato, se il locatore ha dei debiti verso qualcuno.
Spieghiamoci meglio.
Cos'e' il pignoramento presso terzi
Premettiamo che il presente articolo contiene solo dei cenni e non una guida approfondita sulla procedura di pignoramento terzi, nè tantomeno puo' sostituirsi ad avvocato, al quale e' sempre opportuno rivolgersi quando si riceve l'atto, come vedremo.
Chi e' creditore di una determinata somma nei confronti di qualcuno, una volta conseguito il titolo esecutivo, ha, tra i mezzi a sua disposizione, quello di procedere al pignoramento presso terzi.
Premettiamo che per titolo esecutivo dobbiamo intendere ad es. una sentenza, un decreto ingiuntivo, ma anche una cambiale (se dotata di tutti i requisiti previsti dalla legge), un accordo di mediazione (anche questo se dotato dei requisiti prescritti dalla legge).
Chi sono i terzi a cui si puo' rivolgere il creditore?
Gli esempi pia'¹ frequenti sono le banche o i datori di lavoro, ma puo' ricoprire la qualifica di terzo anche il conduttore di un immobile dato in locazione.
Ma, come puo' il creditore essere a conoscenza del contratto di locazione?
Innanzitutto se il contratto e' registrato presso l'Agenzia delle entrate (e il creditore ha effettuato la ricerca telematica dei beni); oppure, per una conoscenza di fatto in quanto vicino di casa, condo'mino, amministratore di condominio in tale ultimo caso, l'informazione dovrebbe risultare all'amministratore dall'anagrafe condominiale, dati gli adempimenti previsti (dalla riforma del condominio e dalla legge di stabilita' per il 2016 – all'art.1, co.59, L. 208/2015 - in proposito); potrebbe essere stato lo stesso debitore a fornire l'informazione, ad es. al momento di altro pignoramento etc.
Cosa deve fare il terzo
Cosa deve fare il conduttore una volta che riceve la notifica dell'atto? Innanzitutto non spaventarsi: egli e' coinvolto solo nei limiti che vedremo.
Secondariamente, e' opportuno rivolgersi ad un avvocato che spieghera' cosa fare: anche se in questa fase non e' obbligatorio rivolgersi ad un legale, perchè la legge non prevede la sua presenza, sara' comunque utile parlare fin dall'inizio con chi e' 'pratico' della materia e potra' considerare nel concreto la nostra situazione anche in vista dei successivi sviluppi.
Dichiarazione di terzo
Ad ogni modo, nell'atto il creditore chiedera' al terzo di rendere una dichiarazione con cui questi 'deve specificare di quali cose o di quali somme e' debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna' (v. artt. 543 e 547 c.p.c.);
l'atto specifichera' anche le conseguenze della mancata dichiarazione (fissazione di apposita udienza e, in assenza di dichiarazione, presunzione di non contestazione del credito, se l'identificazione del credito (o dei beni) sara' possibile sulla base delle allegazioni del creditore).
La dichiarazione potra' essere positiva oppure negativa.
Con quella positiva il conduttore riconoscera' di dovere pagare qualcosa al debitore o di avere presso di se' delle somme o cose del debitore; viceversa, sara' negativa.
Naturalmente l'invio della comunicazione deve essere dimostrabile, quindi no al telefono o alla posta ordinaria, ovviamente; ma sa'¬ a pec e raccomandate, come d'altronde specifica la legge (v. art. 543 e 547 c.p.c.).
La dichiarazione puo' anche mancare, come spesso accade.
Cosa accadra' dopo?
In caso di dichiarazione positiva, il creditore procedera' ad iscrivere la causa a ruolo presso gli uffici giudiziari competenti al fine di ottenere dal giudice il provvedimento per l'assegnazione o la vendita.
Infatti, dal momento della notifica, il conduttore e' tenuto agli obblighi che la legge impone al custode, ma e' necessario l'ordine del giudice perchè si proceda alla soddisfazione del creditore.
In realta' anche la dichiarazione positiva potrebbe essere contestata, ad es. se il creditore ritiene che la somma sia maggiore di quanto indicato nella dichiarazione. In caso di contestazione seguira' la procedura sotto descritta.
In caso di dichiarazione negativa, il creditore potra' decidere di desistere dal pignoramentooppure di proseguire.
Nel primo caso dovra' notificare al debitore e al terzo l'inefficacia del pignoramento per mancata iscrizione a ruolo.
Nel secondo caso procedera' ad iscrivere la causa a ruolo, evidentemente al fine di contestare la dichiarazione resa dal terzo; sulla contestazione il giudice (su istanza di parte) dopo avere compiuto gli accertamenti e sentito le parti e il terzo in contraddittorio, decidera' con ordinanza impugnabile.
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Mancata dichiarazione
Se la dichiarazione non e' resa affatto?
Anche in questo caso il creditore potra' decidere di desistere oppure di procedere. Se desiste, anche qui dovra' notificare al debitore e al terzo l'inefficacia del pignoramento per mancata iscrizione a ruolo.
Se intende procedere, fara' presente al giudice che la dichiarazione e' mancata.
Seguira' la fissazione di un'udienza per la dichiarazione del terzo e, continuando a mancare la dichiarazione, il credito si considerera' non contestato, dunque presunto, se l'identificazione del credito (o dei beni) sara' possibile sulla base delle allegazioni del creditore.
Il terzo potra' impugnare l'ordinanza se potra' dimostrare di non averne avuto conoscenza (v. art. 548 c.p.c.)
Se l'identificazione non sara' possibile, seguira' la stessa procedura prevista per la contestazione: il giudice (su istanza si parte) accertera' e sentira' le parti e il terzo in contraddittorio e poi decidera' con ordinanza impugnabile.
La procedura per la riscossione nelle procedure esecutive promosse da concessionari del servizio di riscossione come Equitalia, ma non solo, e' invece disciplinata anche dalle previsioni speciali di cui al DPR 602/1973.