Un nostro lettore ci pone il seguente quesito in materia di modificazioni del giardino condominiale e decoro architettonico dell'edificio:
'La tutela del il decoro architettonico si estende anche all'uso del giardino condominiale per porvi delle piante in vaso?'
Quesito oltremodo vago che non consente di dare una risposta univoca, per cui risulta necessario esplorare la vicenda ipotizzando due modalita' di utilizzazione del giardino; il riferimento e' all'apposizione di piante in vaso deciso dall'assemblea condominiale ed alla stessa attivita' praticata su iniziativa del singolo condomino.
Supponiamo che si tratti di un giardino mattonato e non di aiuole, rispetto alle quali vale quanto diremo in breve qui di seguito.
Rispetto a quest'ultima ipotesi, tuttavia, non si pongono problemi, la
Rispetto a quest'ultima ipotesi, tuttavia, non si pongono problemi, laddove l'apposizione di piante (da piantumare o da lasciare nei vasi) sia decisa dall'assemblea: l'aiuola ha come propria specifica funzione quella di ornare l'edificio di cui e' pertinenza, sicchè la decisione di apporvi delle piante non puo' che essere considerata alla stregua di un'utilizzazione consona e conforme alla destinazione d'uso di quel bene. Nell'ipotesi di piantumazione di alberi e piante particolarmente ingombranti sara' necessario rispettare le distanze da balconi e finestre delle unita' immobiliari di proprieta' esclusiva, cosa'¬ come sancito dall'art. 892 del codice civile. Quanto alla decisione del singolo, essa dovra' considerarsi legittima nella misura in cui la decisione di piantumare o comunque apporre vasi non leda il pari diritto degli altri condo'mini. Ad avviso di chi scrive, salvo casi eccezionali (difficilmente ipotizzabili), la piantumazione di alberi e piante non puo' essere considerata lesiva del decoro dell'edificio, ma l'esatto contrario.
=> Condominio: uso della cosa comune. E' lecito piantare alberi e fiori nel giardino condominiale
Discorso non dissimile va fatto nell'ipotesi di apposizione di piante in vaso nel giardino condominiale mattonato.
E' utile ricordare che per decoro architettonico 'deve intendersi l'estetica del fabbricato data dall'insieme delle linee e delle strutture che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identita' ' (cosa'¬ Cass. 16 gennaio 2007, n. 851).
Le piante sono un elemento accessorio non direttamente riguardante la sagoma dello stabile, ma comunque s'inseriscono nel novero dei beni in grado d'incidere sull'estetica complessiva del condominio. Ad avviso di chi scrive la funzione decorativa delle piante e' di per sè difficilmente compatibile con l'alterazione del decoro, ossia con un intervento in grado di peggiorare l'estetica dello stabile.
=> Ogni condomino, nel giardino comune, puo' fare giardinaggio
La loro presenza, nel caso di apposizione di vasi in un giardino mattonato, puo' essere considerata d'intralcio rispetto ad altre funzioni cui il giardino o con la stessa sicurezza dei condo'mini.
Si pensi a piante con foglie acuminate rigide: esse possono creare pericoli per gli occhi delle persone, specie se collocate in punti di passaggio. Le piante in vaso, inoltre, possono recare disturbo alle modalita' d'utilizzazione del bene comune previste dal regolamento condominiale o comunque in atto.
L'apposizione di piante in vaso, pertanto - lungi dal recare alterazione del decoro, sia essa decisa dall'assemblea o operata dal singolo condomino - deve essere eseguita in modo tale da consentire gli eventuali usi gia' in atto di quella parte comune e - nell'ipotesi di iniziativa del singolo - non essere lesiva del pari diritto d'uso del bene comune da parte degli altri condo'mini.
In poche parole l'apposizione di piante in vaso in un giardino condominiale e' in astratto lecita, mentre la collocazione materiale dev'essere decisa caso per caso con riferimento alle indicazioni appena esposte.
=> Lecito il collocamento di sedie e piante nelle parti comuni da parte di un condomino