La vicenda. Con la sentenza n.1912/2018 la Corte di Cassazione torna a occuparsi della possibilita' di riconoscere rilevanza penale alla condotta del condomino che parcheggiando erroneamente l'autovettura impedisce al vicino di effettuare agilmente la manovra.
Nel caso di specie, il condomino Tizio parcheggiava la propria autovettura in maniera tale da rendere estremamente difficoltoso, se non impossibile, la manovra del vicino nel parcheggio di sua pertinenza.
In primo grado, il Tribunale di Pordenone condannava Tizio per il reato di violenza privata di cui all'art. 610 c.p. nonchè al risarcimento del danno nei confronti della persona offesa.
La decisione del giudice di primo grado veniva poi confermata in secondo grado dalla Corte di appello di Trieste.
=> Ostruire il passaggio ad un'altra auto fa scattare il reato di violenza privata
=> Parcheggio selvaggio in condominio. Le conseguenze possono essere molto gravi.
Avverso il provvedimento della Corte, Tizio agiva davanti alla Corte di Cassazione per ottenere la riforma della sentenza di secondo grado. A sostegno del ricorso, Tizio adduceva che la condotta a lui ascritta non poteva assumere gli estremi di un comportamento penalmente rilevante. Piu' nello specifico il ricorrente contestava che:
1) la Corte di Appello aveva qualificato come penalmente rilevante una condotta che, a ben vedere, aveva semplicemente determinato una riduzione della larghezza del passaggio utile alla manovra;
2) la medesima Corte non aveva raggiunto la prova in ordine all'elemento soggettivo del reato in quanto aveva dedotto la sussistenza del dolo sulla base dei rapporti di cattivo vicinato esistenti tra i due condomini (in tal modo confondendo l'elemento soggettivo del dolo con i motivi a delinquere); 3) infine, Tizio contestava la mancata applicazione della causa di non punibilita' di cui all'art. 131 bis c.p.
=> Parcheggiare sullo stallo degli invalidi e' reato
La questione giuridica. L'art. 610 c.p. punisce 'chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare, od omettere qualche cosa'. L'indeterminatezza della norma ha fatto si che la giurisprudenza vi facesse rientrare anche l'ipotesi del parcheggio 'sbagliato' ossia del parcheggio idoneo a limitare la liberta' di determinazione del conducente di una autovettura vicina.
Invero, con sentenza n. 16571 del 16 maggio 2006, la Suprema Corte ha statuito che 'nel reato di violenza privata il requisito della violenza, ai fini della configurabilita' del delitto, si identifica con qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente della liberta' di determinazione e di azione l'offeso, il quale sia, pertanto, costretto a fare, tollerare o omettere qualcosa contro la propria volonta' '.
In attuazione di tali coordinate, la sentenza del 2006 aveva sancito la colpevolezza di un soggetto che aveva sostato la propria autovettura in un'area condominiale (alla quale peraltro non poteva accedere) al fine di impedire al soggetto offeso di transitare con il proprio veicolo (costringendo quest'ultimo ad attendere che l'autovettura mal parcheggiata fosse spostata dalla sorella dell'imputato).
Si tratta di un principio ormai pacificamente condiviso sia all'interno della Corte di legittimita' (cfr.Cass. pen. Sez. V, 23/02/2017, n. 17794 (rv. 269713); Cass. pen. Sez. V, 20/11/2013, n. 8425 (rv. 259052); ) sia all'interno dei Tribunali di merito (cfr. Trib. Campobasso, 11/07/2016; Trib. Terni, 19/01/2013).
Tra le pronunce di merito si segnala la sentenza del 5 novembre 2014 del Tribunale di Cagliari. Con tale provvedimento, il Tribunale ha specificato che il perfezionamento del delitto di violenza privata, con riguardo al parcheggio irregolare nelle zone condominiali, richiede il verificarsi di tre distinti momenti, ovvero la sosta irregolare, la idoneita' di tale condotta ad impedire ad altri di spostare il proprio veicolo e il rifiuto opposto dall'agente alla richiesta di spostare il veicolo proveniente dall'utente il cui mezzo sia rimasto bloccato.
Il delitto de quo, pertanto, si perfeziona solo al momento del rifiuto in tal modo opposto dall'agente e non anche con il semplice parcheggio irregolare del veicolo da parte di questi, inidoneo ad assumere le connotazioni offensive richieste dall'art. 610 c.p..
La decisione della Corte di Cassazione. Con sentenza n.1912/2018, la Corte di Cassazione ha ritenuto fondate le doglianze del condomino condannato in primo e in secondo grado per il reato di violenza privata ai danni del vicino e al risarcimento dei danni nei confronti di quest'ultimo.
Il provvedimento rappresenta l'occasione per consolidare il principio prima esposto e condiviso dalla giurisprudenza maggioritaria. Ad avviso dei giudici, infatti, la condotta ascritta al condomino Tizio non assume i contorni di una condotta penalmente rilevante poichè ai fini dell'integrazione del delitto di violenza privata e' necessario che la violenza o la minaccia costitutive della fattispecie incriminatrice comportino la perdita o, comunque, la significativa riduzione della liberta' di movimento o della capacita' di autodeterminazione del soggetto passivo. Sono invece penalmente irrilevanti, in virtu' del principio di offensivita' , i comportamenti che, pur costituendo violazioni di regole deontologiche, etiche o sociali, si rivelino inidonei a limitarne la liberta' di movimento, o ad influenzarne significativamente il processo di formazione della volonta' .
Ne consegue che la mera difficolta' , in capo alla parte offesa, ad eseguire la manovra, pur causata da una condotta volontaria e certamente censurabile da parte del ricorrente, non costituisce violenza privata se non ha determinato un impedimento assoluto alla liberta' di movimento.