Si sente spesso parlare di perizia giurata: che cos'e'? Davanti a quale ufficio e' possibile giurare sulla perizia redatta?
Per rispondere a questi interrogativi, come sempre con i riferimenti normativi ben in evidenza, e' bene prima d'ogni cosa leggere la definizione di perizia.
La perizia, si legge sui vocabolari della lingua italiana, e' quel documento redatto da una persona esperta in una determinata materia (il perito) volta a dare delle risposte di natura tecnica rispetto a determinate fattispecie.
Un perito puo' essere chiamato a valutare le cause di un problema tecnico su un computer, a mettere in luce la provenienza di un'infiltrazione, a valutare i danni di un automobile e date le caratteristiche dei danni a comprendere la dinamica dell'incidente, ecc.
Quando queste valutazioni sono eseguite nell'ambito di un procedimento giurisdizionale si parla di consulenza tecnica d'ufficio.
Le pia'¹ note probabilmente sono quelle che si svolgono nel giudizio civile e penale, ma la cosa'¬ detta CTU puo' essere disposta anche nell'ambito del giudizio amministrativo, di quello tributario, nonchè nel corso di un giudizio arbitrale.
Se la perizia e' formulata a seguito della richiesta di una parte e al di fuori dell'ambito giudiziale, parleremo di perizia stragiudiziale. Tale elaborato puo', eventualmente, essere prodotto nel corso di una causa (o al suo inizio) e prendera' il nome di consulenza tecnica di parte.
Fin qui gli elementi fondamentale riguardanti la nozione di perizia: passiamo adesso alla perizia giurata.
Innanzitutto e' bene mettere in evidenza che molto spesso – anche sui siti istituzionali dei tribunali (si vedano ad esempio il sito del Tribunale di Verona, quello di Torino di Palermo) – si usa indistintamente il riferimento alla perizia giurata o a quella asseverata. Ai fini che ci occupano, dunque, non v'e' differenza rispetto al procedimento che porta a parlare di perizia giurata o asseverata.
La perizia giurata, quindi, altro non e' che una perizia redatta da un tecnico in ragione dell'incarico di un suo cliente rispetto alla quale, lo stesso tecnico, per fornire alla stessa maggiore valore, presta giuramento.
Tale giuramento, come indicato dall'art. 5 del r.d. n. 1366 del 1922 possono essere ricevuti dai cancellieri, eccezion fatta per le ipotesi in cui e' espressamente richiesto il giuramento davanti ad un magistrato.
Con una propria nota del 1999 il Ministero della giustizia ha specificato che il giuramento sulla perizia puo' essere reso anche davanti ai cancellieri del Giudice di Pace, in quanto nel silenzio della legge sul punto, “laddove si parla di cancellieri deve intendersi il cancelliere di un qualsiasi ufficio giudiziario, ivi compreso l'Ufficio del Giudice di Pace”.
Qual e' il valore da attribuire ad una perizia giurata/asseverata?
Quando la Cassazione si e' trovata ad affrontare questa tematica, ha affermato che “la perizia stragiudiziale, infatti, ancorchè asseverata con giuramento del suo autore, raccolto dal cancelliere, costituisce pur sempre una mera allegazione difensiva ed il giudice di merito, quindi, non e' tenuto a motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in esse contenute, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le stesse” (Cass. 23 maggio 1998, n. 5151).
Il giuramento, dunque, tenta di dare maggior valore legale a quando affermato dal perito nella sua relazione, ma non fornisce alcuna maggiore forza processuale allo stesso.
Prestare il giuramento ha un costo in termini di apposizione di marche da bollo che varia a seconda della corposita' dell'elaborato.