Molto spesso si sente parlare dell'installazione di una pergotenda sui balconi a servizio di un'abitazione.
Che cos'e' la pergotenda?
Quando e' possibile installarla e quali sono gli eventuali titoli abilitativi da richiedere per l'esecuzione dell'intervento?
Quali, infine, i profili condominiali connessi al decoro architettonico dell'edificio che potrebbero essere oggetto di contestazione?
Nozione di pergotenda
E' utile guardare all'opera della giurisprudenza amministrativa che sovente e' stata chiamata a dirimere controversie in merito alla pergotenda, con particolare attenzione alla sua conformazione e conseguentemente ai titoli autorizzativi dell'intervento volto alla sua posa in opera.
Il Consiglio di Stato, ad esempio, nella sentenza n. 1777 dell'11 aprile 2014 ha fatto riferimento alla definizione di pergotenda contenuta nella circolare di Roma Capitale n. 19137 del 9 marzo 2012, in cui questa viene descritta «quale manufatto rientrante nell'attivita' edilizia libera, come 'struttura di arredo, installata su pareti esterni dell'unita' immobiliare di cui e' ad esclusivo servizio, costituito da struttura leggera e amovibili, caratterizzata da elementi in metallo o in legno di esigua sezione, coperta da telo anche retrattile, stuoie in canna o bambu' o materiale in pellicola trasparente, priva di opere murarie e di pareti chiuse di qualsiasi genere, costituita da elementi leggeri, assemblati tra loro, tali da rendere possibile la loro rimozione previo smontaggio e non demolizione».
=> Come e' possibile installare una pergotenda in condominio senza problemi.
Alla definizione appena indicata si e' uniformata in sintesi e per richiamo anche la successiva giurisprudenza del Consiglio (si veda ad es. C.d.S. 25 gennaio 2017 n. 306).
Titoli abilitativi per l'installazione di una pergotenda
Data questa definizione, se ne possono trarre le conseguenze in relazione ai titoli abilitativi necessari per la posa in opera del manufatto.
Sul punto, come per la nozione, la giurisprudenza amministrativa che s'e' occupata della vicenda e' stata chiara e univoca.
Le sentenze in materia hanno affermato che l'installazione di una pergotenda «si va ad inscrivere all'interno della categoria delle attivita' di edilizia libera e non necessita quindi di alcun permesso» (cosa'¬ C.d.S. 25 gennaio 2017 n. 306).
Attivita' edilizia libera, ossia attivita' che non necessita di alcuna comunicazione/autorizzazione da parte del comune competente.
Chiaramente si tratta di valutazioni che vanno fatte caso per caso, sicchè la situazione potrebbe variare, ad esempio, se l'immobile sul quale installare la pergotenda e' soggetto a vincolo storico artistico.
Pergotenda e decoro architettonico dell'edificio
Il decoro architettonico dell'edificio, com'e' noto, e' definito come l'insieme delle linee, sia pur estremamente semplici, che connotano l'estetica di un edificio.
Alterare il decoro architettonico vuol dire peggiorare l'estetica dell'edificio, ossia causare un danno economicamente valutabile.
Il regolamento condominiale assembleare puo' disciplinare l'installazione di targhe, tende, ecc. proprio per tutelare l'estetica dell'edificio.
Un regolamento condominiale di natura contrattuale, ovvero sottoscritto da tutti i condo'mini, puo' vietare qualunque modificazione.
E' evidente, allora, che qualora si decidesse d'installare una pergotenda a servizio della propria unita' immobiliare, oltre alla necessaria comunicazione all'amministratore, ai sensi dell'art. 1122 c.c., sara' necessario valutare le eventuali prescrizioni contenute nei regolamenti.