Nella Costituzione italiana la dignita' e' declinata sempre in un'accezione molto «concreta», all'interno delle relazioni sociali dove esprime la propria personalita' , esercita i suoi diritti ed adempie ai propri doveri.
In particolare nell'articolo 36 della Costituzione se ne parla ancora in relazione alla retribuzione del lavoratore, che non deve essere solo correlata alla qualita' ed alla quantita' del lavoro prestato, ma deve comunque assicurare una esistenza libera e dignitosa al lavoratore stesso ed alla sua famiglia.
Sulla base di queste premesse e' in discussione al Senato un disegno di legge di iniziativa del Senatore Sacconi n°2858 avente ad oggetto il riconoscimento in favore delle sole professionisti ordinistiche del cosiddetto 'equo compenso'.
Per equo compenso si intende un compenso proporzionato alla quantita' e alla qualita' del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione professionale.
Per come concepito, l'equo compenso non e', tuttavia, solo espressione di un principio costituzionale applicabile a tutti i lavori ma una oggettiva esigenza per tutti i consumatori perchè li mette al riparo da servizi professionali di bassa qualita' .
=> Registro degli amministratori di condominio. C'e' chi dice no!
Se queste sono le premesse per legittimare una politica di tutela del 'lavoratore autonomo' o meglio del libero professionista,l'auspicio e' che il dibattito si possa ampliare sino ad estendersi sul concetto di mercato e su quello inerente la terziarizzazione di tutti i servizi essenziali nella nostra societa' .
In quanto tale, appare plausibile, se non inevitabile, estendere le argomentazioni appena riportate anche in favore di alcune categorie professionali non ordinistiche, sprovviste di qualsivoglia tutela rispetto le ignomie generate dal mercato economico, in cui si interfacciano.
Al diritto alla difesa garantito dagli avvocati, alla sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro garantita dai sanitari, all'assistenza infermieristica alla non autosufficienza garantita dagli assistenti sanitari, alla consulenza aziendale e del lavoro garantita dai consulenti del lavoro, non puo', ad esempio, non affiancarsi l'esigenza anche di salvaguardare il nostro patrimonio edilizio residenziale.
=> Elenco o albo degli amministratori di condominio
Quest'ultima esigenza e' oggi soddisfatta dagli amministratori di condominio professionisti, i quali sono i precursori delle professioni non ordinistiche aventi rilievo costituzionale.
Alcuni esempi possono meglio chiarire la portata dell'affermazione. Quando un edificio versa in condizioni di fatiscenti e si pone come pericolo per l'incolumita' pubblica, le Autorita' di polizia e quelle di sicurezza che intervengono per l'adozione dei provvedimenti di rito contattano l'amministratore in pectore (non i singoli condo'mini), il quale in sè e' immediatamente rintracciabile dalla targa esposta in bacheca all'interno o all'esterno dell'androne d'accesso all'edificio.
Quando il Fisco intenda assumere informazioni nei confronti dei contribuenti, laddove residenti all'interno del condominio degli edifici, lo stesso e' autorizzato a chiederlo normativamente all'amministratore: reperibile per l'associazione del relativo nominativo con il codice fiscale della compagine.
=> Nuovi criteri di qualita' sull'attivita' esercitata dagli amministratori professionisti e dalle loro associazioni
Gli oneri formativi declinati dal D.M. 140/2014impongono agli amministratori, sotto l'egida di una responsabilita' contrattuale, la cura di adempimenti finalizzati anche soddisfare pia'¹ esigenze di carattere generale.
Ma vi e' di pia'¹. Le politiche pubbliche - in via di formazione - tese a salvaguardare i principi dell'efficentamento energetico in condominio, ovvero la prevenzione del dissesto strutturale dei fabbricati con l'adozione di appositi fascicoli, hanno gia' individuato nell'amministratore del condominio il protagonista indiscusso per la relativa riuscita e messa in opera.
Il ruolo e l'attivita' dell'amministratore immobiliare andra' , quindi, sempre pia'¹ ad espandersi - almeno questo nelle previsioni -e, in quanto, tale ha gia' travalicato la sfera privata del rapporto da cui esso sorge.
=> A formare gli amministratori di condominio ora ci pensa la Regione
In altri termini - e non si rischia di essere provocatori'¦ -l'attivita' posta dall'amministratore si pone in misura strumentale al soddisfacimento di vere e proprie esigenze pubbliche, aventi parimenti rango costituzionale (si pensi, precipuamente, alla tutela della proprieta' privata articoli 42della Carta fondamentale).
Sotto tale profilo, l'amministratore di condominio e' un manager avente una competenza multidisciplinare, in grado di assolvere, al contempo, un ruolo di garante dinanzi lo Stato o gli enti esterni con cui si interfaccia per l'espletamento del proprio mandato.
Allo stato, pertanto, potrebbe apparire ormai anacronistico perseverare sul divieto di applicare un 'equo compenso' in favore degli amministratori di condominio riuniti in associazioni private senza scopo di lucro di cui alla legge 4/2013, per come gia' delibato da parte dell'Antitrust.Forse, se le confederazioni delle associazioni che riuniscono tali professionisti ci credessero di pia'¹ di quanto non hanno gia' fatto (un plauso va a chi gia' , tal proposito si e' gia' esposto), e' arrivato il momento di insistere sull'esercizio di tale 'diritto', attraverso forme di pressione politica istituzionale.
A monito di un possibile successo potrebbe deporre, inoltre, una Sentenza della Corte di Giustizia Europea(sent. 8 dic. 2016 C- 532/15), la quale ha riconosciuto la legittimita' dell'applicazione di minimi tariffari laddove l'ordinamento nazionale non ne prefigga dei limiti a monte.
Il tutto, e' segno di un momento storico in grado di poter cambiare quanto fino a ieri sembrava intoccabile, intangibile'¦ L'obiettivo del disegno di legge in disamina e' quello di tentare di superare le «lenzuolate» del ministro Bersani: quale primo atto di un percorso di deregolazione tariffaria che ha subordinato le professioni intellettuali al potere della lex mercatoria.
Facciamo, allora, gli 'in bocca al lupo' a tutti professionisti 'intellettuali', siano essi ordinistici che non, affinchè il Legislatore inizi una vera e propria stagione di riforme in relativo favore, rimettendo in moto i mercati di riferimenti.
Intanto, iniziando dall'approvare il disegno di legge sull'equo compenso'¦magari, poi finendo col riconoscere legittima l'estensione di tale riconoscimento anche in favore degli amministratori condominiali.