Le assemblee condominiali sono da sempre fertile terreno per polemiche che, sovente, si trascinano in Tribunale. Tuttavia e' opportuno sapere che il giudice non puo' entrare nel merito delle scelte discrezionali della assemblea condominiale.
“In tema di impugnativa a delibera condominiale, il giudice non controlla l'opportunita' o la convenienza della soluzione adottata dalla delibera impugnata, ma deve stabilire solo che essa sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'organo deliberante.” Questo e' il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 20135 del 17 agosto 2017 in materia di impugnativa a delibera condominiale.
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La vicenda. Alcuni condomini avevano impugnato la delibera assembleare deducendo, a sostegno dell'impugnazione ex articolo 1137 c.c., che le spese approvate con detta delibera erano eccessive, indeterminate ed inverosimili (in particolare, quanto al compenso da corrispondere all'amministratore ed al rimborso delle spese anticipate dallo stesso, alla somma corrisposta al custode Tizio pari ad Euro 27.500,00, agli importi erogati per l'ICI e l'assicurazione, e a titolo di spese legali).
In primo grado, il Tribunale adito ha accolto l'impugnativa con annullamento delle delibera. In secondo grado, invece, la Corte territoriale ha accolto l'appello del Condominio.
Avverso quest'ultima pronuncia, i condomini hanno proposto ricorso in cassazione eccependo eccesso di potere quale causa invalidante della delibera e l'omesso esame del verbale d'udienza.
La delibera di spesa. La delibera e' l'atto col quale l'assemblea decide in merito a una questione riguardante la vita condominiale: si tratti della nomina dell'amministratore, del rifacimento del tetto o di modificare il regolamento.
Essa e' il risultato del voto espresso, direttamente o per delega, dai singoli condomini e deve essere adottata con la prevista maggioranza, variabile a seconda dell'importanza della decisione.
La delibera, una volta adottata, come previsto dal primo comma dell'articolo 1137 del Cod. civ., e' automaticamente obbligatoria e operativa per tutti i condomini; cio' fino all'eventuale provvedimento di sospensione da parte dell'autorita' giudiziaria, come previsto dal secondo comma dello stesso articolo.
La delibera ha efficacia anche nei confronti di chi subentra a chi era condomino nel momento in cui fu adottata e l'avente causa (per esempio, acquirente, erede), se la delibera incide nella sua sfera giuridica e non e' scaduto il termine di legge, e' legittimato a impugnarla.
Premesso cio', nel caso in cui l'assemblea di un condominio decida di effettuare una determinata spesa, che non viene contestata nel merito dai condomini, e solo successivamente deliberi il piano di ripartizione da utilizzare, oggetto di contestazioni, e' quest'ultima decisione quella che dev'essere impugnata (Corte d'appello di Roma con una sentenza, la n. 105, resa il 9 gennaio 2013).
Quanto al merito di una delibera di spesa, in caso di impugnazione, il Tribunale di Salerno (sentenza 4 gennaio 2010) ha evidenziato che la delibera assembleare in ordine alle riparazioni straordinarie deve determinare l'oggetto del contratto di appalto da stipulare con l'impresa prescelta, ovvero il prezzo dei lavori e le opere da compiersi, sia pure non necessariamente specificando tutti i particolari dell'opera, ma comunque fissandone gli elementi costruttivi fondamentali, nella loro consistenza qualitativa e quantitativa.
Dopo questa premessa, il Tribunale precisa che “i condomini non possono, pero', sollecitare il sindacato dell'autorita' giudiziaria sulla delibera di approvazione dei lavori straordinari, censurando l'opportunita' della scelta dell'appaltatore operata dall'assemblea, per aver accettato un preventivo di spesa meno vantaggioso di quello contenuto in altra offerta; nè possono impugnare la decisione assembleare sostenendo l'inutilita' o l'irrazionalita' dei lavori approvati”.
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Quindi, anche in questo caso, la pronuncia in esame conferma l'orientamento secondo cui il controllo del giudice sulle delibere delle assemblee condominiali e' limitato al riscontro della legittimita' , in base alle norme di legge o del regolamento condominiale, e giunge fino alla soglia dell'eccesso di potere, mentre non puo' mai estendersi alla valutazione del merito ed alla verifica delle modalita' di esercizio del potere discrezionale spettante all'assemblea, quale organo sovrano della volonta' dei condomini.
Il ragionamento della Corte di Cassazione. Nella vicenda in esame, conformemente all'orientamento giurisprudenziale, la Suprema Corte ha evidenziato chesulle delibere delle assemblee di condominio degli edifici il sindacato dell'autorita' giudiziaria non puo' estendersi alla valutazione del merito ed al controllo della discrezionalita' di cui dispone l'assemblea quale organo sovrano della volonta' dei condomini, ma deve limitarsi al riscontro della legittimita' che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, puo'abbracciare anche l'eccesso di potere, ma solo quando la causa della deliberazione risulti - sulla base di apprezzamento di fatto del contenuto di essa che spetta ai giudici del merito - falsamente deviata dal suo modo di essere, in quanto anche in tal caso lo strumento di cui all'articolo 1137 c.c. non e' finalizzato a controllare l'opportunita' o convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera, ma solo a stabilire se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell'assemblea. Esulano, quindi, dall'ambito del sindacato giudiziale sulle deliberazioni condominiali le censure inerenti la vantaggiosita' della scelta operata dall'assemblea sui costi da sostenere nella gestione delle spese relative alle cose ed ai servizi comuni (Cass. Sez. 2, 20/06/2012, n. 10199; Cass. Sez. 2, 20/04/2001, n. 5889; Cass. Sez. 2, 26/04/1994, n. 3938; Cass. Sez. 2, 09/07/1971, n. 2217).
Quanto al merito della vicenda, gli ermellini osservano che a tale potere deliberativo dell'assemblea del condominio, da esercitare nelle forme e con le maggioranze prescritte, fa riscontro l'obbligo di ciascun condomino di contribuire alle relative spese.
Sicchè l'erogazione del compenso all'amministratore, la stipula di un contratto d'assicurazione del fabbricato, la corresponsione della retribuzione a chi sia incaricato della custodia dell'edificio, la predisposizione di un fondo - cassa per le spese legali, erano tutte scelte gestorie (in astratto) rientranti nel potere discrezionale dell'assemblea e non dirette a perseguire finalita' extra condominiali.
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In conclusione, in virta'¹ di tutto quanto innanzi esposto, la Corte di Cassazione con la pronuncia in commento ha respinto il ricorso dei condomini. Per l'effetto e' stata confermata la validita' della delibera impugnata.