Le verande realizzate sulla balconata di un appartamento, in quanto determinano una variazione planovolumetrica ed architettonica dell'immobile, sono soggette al preventivo rilascio di permesso di costruire.
Questo il principio di diritto enunciato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1983 del 26 marzo 2018.
Secondo i giudici di Palazzo Spada deve escludersi che la trasformazione di un balcone o di un terrazzo in veranda costituisca una «pertinenza» in senso urbanistico.
La veranda integra, infatti, un nuovo locale autonomamente utilizzabile, il quale viene ad aggregarsi ad un preesistente organismo edilizio, per cio' solo trasformandolo in termini di sagoma, volume e superficie.
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I fatti. I proprietari di un appartamento in Roma impugnavano davanti al TAR la determinazione dirigenziale con la quale il Comune aveva ingiunto loro la demolizione di «una veranda con struttura in alluminio e vetri con grigliato ligneo esterno di mt. 1,50 X 4,00 circa adibita a lavanderia (lato cortile), e di«una veranda con infissi in alluminio, priva di vetri di mt. 1,00X2,00 circa adibito a ripostiglio», in quanto entrambe realizzate in assenza di titolo abilitativo.
Secondo i ricorrenti, la determinazione era illegittima in quanto le opere erano risalenti nel tempo e che si trattava di struttura di minima consistenza.
Inoltre, le opere non rientravano nella categoria degli interventi di ristrutturazione edilizia, trattandosi di pertinenze che non impegnavano un volume superiore al 20% dell'appartamento di proprieta' .
Di conseguenza, la loro realizzazione, in assenza di DIA, sarebbe stata perseguibile soltanto a mezzo di sanzione pecuniaria. Il ricorso veniva respinto dal TAR.
I ricorrenti proponevano appello al Consiglio di Stato che, pero', confermava la legittimita' del provvedimento adottato dal Comune.
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Il Consiglio ha ribadito che la veranda oggetto di contestazione non integra una semplice pertinenza edilizia soggetta a DIA, bensa'¬ un nuovo locale autonomamente utilizzabile che necessita di permesso di costruire.
Infatti, ai sensi dell'art. 10, comma l, lettera c), del TUE, le opere di ristrutturazione edilizia necessitano di permesso di costruire se consistenti in interventi che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino, modifiche del volume, dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso (ristrutturazione edilizia). In via residuale, la SCIA assiste invece i restanti interventi di ristrutturazione c.d.
«leggera» (compresi gli interventi di demolizione e ricostruzione che non rispettino la sagoma dell'edificio preesistente).
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Ebbene, le verande realizzate sulla balconata determinano una variazione planovolumetrica ed architettonica dell'immobile e, dunque, sono soggette al preventivo rilascio di permesso di costruire. In caso di violazione, la sanzione applicabile e' quella della demolizione.
Si tratta - afferma il Consiglio di Stato - di strutture fissate in maniera stabile al pavimento che comportano la chiusura di una parte del balcone, con conseguente aumento di volumetria e modifica del prospetto.
Nè puo' assumere rilievo la natura dei materiali utilizzati, in quanto la chiusura, anche ove realizzata (come nella specie) con pannelli in alluminio, costituisce comunque un aumento volumetrico.
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Avv. Giuseppe Nuzzo - giu.nuzzo@alice.it