Nel condominio in cui vivo la scorsa settimana abbiamo tenuto l'assemblea ordinaria annuale: quindici punti all'ordine del giorno!
Tra l'altro tutti gli argomenti meritavano particolare attenzione: preventivo a parte (non c'erano problemi) dovevano discutere del rendiconto, del parcheggio comune, di alcuni interventi manutentivi.
Solo la questione parcheggi ci ha portato via un'ora e mezzo per arrivare a una mezza decisione. Io ho sollecitato l'amministratore, nella prossima assemblea, a mettere ai voti una norma del regolamento o comunque un ordine dei lavori che contingenti i tempi di discussione: molte volte si cincischia quando basterebbe poco tempo.
Che cosa si puo' fare?
Durata dell'assemblea condominiale
Com'e' noto la legge pone dei termini per la convocazione dell'assemblea di condominio (almeno cinque giorni tra ricezione dell'avviso e prima convocazione, art. 66 disp. att. c.c.), ma nulla dice in merito alla sua durata.
In effetti non potrebbe essere diverso: ogni consesso e' storia a se e stabilire a-priori che l'assemblea condominiale debba durare non pia'¹ di un determinato orario sarebbe svilente dello stesso significato che si attribuisce all'organismo collegiale.
In ogni caso, il legislatore ha contemplato l'ipotesi che le assemblee possano durare per molte ore, cosa'¬ prevedendo all'art. 66, quinto comma, disp. att. c.c. che “l'amministratore ha facolta' di fissare pia'¹ riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell'assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell'assemblea validamente costituitasi”.
Sebbene la legge faccia riferimento all'amministratore, ad avviso di chi scrive non vi sono ragione ostative a considerare possibile tale modalita' di convocazione anche da parte dei condo'mini.
Tempi di discussione in assemblea condominiale
E' possibile inserire in un regolamento condominiale una norma che limiti la durata della discussione sui singoli punti entro determinati limiti temporali?
Ad avviso dello scrivente no, quella clausola rischierebbe di essere illegittima perchè limitare aprioristicamente i tempi di discussione vuol dire comprimere i poteri stessi dell'assemblea, che si troverebbe a dover decidere senza eventualmente poter valutare adeguatamente le questioni.
Differente il caso del contingentamento dei tempi da parte del presidente dell'assemblea condominiale in ragione della particolare situazione del singolo caso.
Al riguardo, con una pronuncia resa nel 2009, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di specificare che “il presidente, pur in mancanza di una espressa disposizione del regolamento condominiale, che lo abiliti in tal senso, puo' stabilire la durata di ciascun intervento, purchè la relativa misura sia tale da assicurare ad ogni condomino la possibilita' di esprimere le proprie ragioni su tutti i punti posti in discussione” (cosa'¬ Cass. 13 novembre 2009 n. 24132).
Il regolamento, quindi, puo' conferire al presidente poteri di controllo e direzione dell'assemblea: tali prerogative sono comunque insite nella figura stessa del presidente che, di conseguenza, ha un margine discrezionale di azione per far sa'¬ che, pur nel libero confronto di idee, la discussione si mantenga in tempi ragionevoli ai fini dell'adozione di una decisione sull'argomento all'ordine del giorno.