Il Giudice di Pace di Taranto ritiene che in caso di comproprieta' dell'immobile il condominio possa chiedere ed ottenere un decreto ingiuntivo solamente nei confronti di tutti i comunisti
In tema di condominio, l'amministratore e' tenuto a riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio (art. 1130 n 3).
Per la riscossione dei contributi egli puo' agire in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea senza bisogno di autorizzazione di questa; nel qual caso e' in grado di ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo (cfr, articolo 63 disp. att. C.c.).
Cio' posto, il recupero dei crediti condominiali si potrebbe rendere assai difficoltoso ove sussistono degli immobili all'interno dell'edificio di titolarita' di pia'¹ soggetti.
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Il caso che ci apprestiamo a commentare riguarda tale posizione; o meglio, concerne la situazione in cui un condominio agisce in via monitoria nei confronti di uno dei comproprietari dell'immobile, in forza delle risultanze di un rendiconto approvato assemblearmente.
E' successo, di fatti, che un simile decreto ingiuntivo sia stato opposto dal 'comunista' in quanto, a suo dire, il provvedimento giudiziario notificatogli doveva essere dato soggettivamente (anche) nei confronti di tutti gli altri titolari della proprieta' indivisa.
Il Giudice di pace di Taranto, con Sentenza dell'01 marzo 2016, gli ha dato ragione ed ha revocato il provvedimento.
Si argomenta in sentenza che, nella fattispecie, non sarebbe stata dimostrata - tra i tanti aspetti trattati - la piena ed esclusiva proprieta' del bene su cui grava l'obbligazione condominiale, non potendosi verificare inoltre la ricorrenza o meno dell'ipotesi dell'art. 752 codice civile.
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Tanto e' stato qualificato come un vero e proprio errore imputabile all'amministratore del condominio. E segnatamente:Non si puo' omettere di considerare che ai sensi dell'art. 1130 n. 6 c.c.l'anagrafe condominiale deve contenere le generalita' dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unita' immobiliare, nonchè ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza.
Orientamento contrario.La sentenza, per come in punto motivata, non ci convince del tutto, specie laddove si consideri che l'opponente - stando al tenore del provvedimento - non aveva comunque negato di essere comproprietario del bene e di aver ricevuto, a monte, la notifica del verbale assembleare contenente la delibera di approvazione del rendiconto.
Richiamando un indirizzo giurisprudenziale consolidato della Suprema Corte di Cassazione, e' qui appena il caso di aggiungere che i comproprietari di un'unita' immobiliare sita in un condominio sono stati sempre ritenuti 'soggetti' tenuti in solido nei confronti del condominio medesimo al pagamento degli oneri condominiali, sia perchè detto obbligo di contribuzione grava sui contitolari del piano o della porzione di piano intesa come cosa unica e i comunisti rappresentato nei confronti del condominio un insieme, sia in virta'¹ del principio generale dettato dall'articolo 1294 c.c. (secondo il quale nel caso di pluralita' di debitori la solidarieta' si presume), alla cui applicabilita' non e' stato ritenuto essere di ostacolo la circostanza che le quote dell'unita' immobiliare siano pervenute ai comproprietari in forza di titoli diversi (cfr, tra le tante, Cassazione Civile 21907/2011).
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Dalla natura solidale dell'obbligazione gravante sui comproprietari di un'unita' immobiliare in condominio discende - per i giudici di legittimita' - che l'ente di gestione ha sempre titolo per richiederne ad ognuno l'adempimento per intero e che tra i proprietari pro indiviso non sussiste litisconsorzio necessario (Cassazione civile 3573/2011; 14844/07).
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