In tema di condominio, quando sussiste in concreto una contrapposizione di interessi tra le parti nel procedimento di nomina o revoca dell'amministratore di condominio e' legittima l'applicazione dell'art. 91 c.p.c. Pertanto il procedimento di revoca giudiziale in oggetto richiede la necessaria presenza della difesa tecnica, sia per i condomini ricorrenti che per l'amministratore convenuto.
Cosa'¬ si e' pronunciato il Tribunale di Modena con il Decreto del 22 febbraio 2016, ove e' stato precisato che la natura camerale e di volontaria giurisdizione non fa venir meno la natura di procedimento a parti contrapposte.
Questi i fatti di causa. Alcuni condomini, senza l'assistenza e patrocinio di un difensore abilitato, con ricorso chiedevano al giudice adito la nomina giudiziale di un amministratore di condominio ai sensi degli articoli 1105 e 1129 del codice civile. In particolare, i ricorrenti, denunciavano le gravi irregolarita' in capo all'organo gestorio.
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Costituendosi in giudizio, l'amministratore, contestava in toto le pre
Costituendosi in giudizio, l'amministratore, contestava in toto le pretese dei condomini ricorrenti.
Orbene, nella fattispecie in esame, preliminarmente, il giudice adito ha meglio precisato che in ordine al procedimento di revoca giudiziale dell'amministratore di condominio, a differenza del procedimento di nomina da parte dell'autorita' giudiziaria (al quale dottrina e giurisprudenza assegnano carattere di volontaria giurisdizione non contenziosa, quasi di natura amministrativa e, in ogni caso, assenza di contenuto decisorio del relativo provvedimento), la revoca da parte dell'autorita' giudiziaria deve essere effettuata dal Tribunale ad esito di un procedimento che, per costante giurisprudenza, segue le 'disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio'; d'altra parte l'art. 64 disp. att. c.c. prevede espressamente che sulla revoca prevista dall'art. 1129, terzo comma, c.c., provvede il Tribunale in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l'amministratore in contraddittorio con il ricorrente e che contro il provvedimento del Tribunale puo' essere proposto reclamo alla Corte di Appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione o dalla comunicazione. (In tal senso Cass. Civ., 26/6/2006, n. 14742).
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Tuttavia, giova ricordare che detta natura camerale e di volontaria giurisdizione non fa venir meno la natura di procedimento a parti contrapposte, che nella specie vede come legittimo contraddittore l'amministratore del condominio, unico ma necessario legittimato passivo.
Proprio in merito alla condanna alle spese, il giudicante rileva che la natura camerale, non esclude la necessita' di decidere sulle spese processuali di cui all'art. 91 c.p.c.; difatti, data la natura di procedimento sostanzialmente contenzioso (benchè formalmente camerale), 'quando sussiste in concreto una contrapposizione di interessi tra le parti nel procedimento di nomina o revoca dell'amministratore di condominio e' legittima l'applicazione dell'art. 91 c.p.c.' (Corte appello di Milano, 15/12/2004).
Inoltre, sul punto, va tenuto conto dell'effetto della novella processuale dell'art. 1129 c.c., nel corpo del quale, con la l. n. 220/2012, e' stata tra l'altro introdotta, alla fine dell'undicesimo comma, la disposizione secondo la quale 'in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta puo' rivalersi nei confronti dell'amministratore revocato'.
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Il riferimento alle spese legali rimanda con evidenza alla presenza di una difesa tecnica; se e' vero, infatti, che in ipotesi il riferimento alle spese legali puo' riguardare anche spese di un giudizio da svolgere tra le parti personalmente, va tuttavia considerato che la necessita' di specificazione del diritto di rivalsa si giustifica pia'¹ razionalmente in riferimento alla ben pia'¹ consistenti spese di un giudizio con la partecipazione di un Difensore.
Quindi dal menzionato complesso di elementi normativi ed ermeneutici, si ricava che il procedimento di revoca giudiziale in oggetto richiede la necessaria presenza della difesa tecnica, sia per i condomini ricorrenti che per l'amministratore resistente, dovendosi diversamente rilevare l'inammissibilita' del ricorso (In tal senso si e' espresso anche il Tribunale di Milano nella sentenza n. 1187 del 22 giugno 2001).
Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, il ricorso e' stato legittimamente dichiarato inammissibile.
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