Chi vuole avviare un'attivita' ricettiva di 'casa-vacanze' all'interno del condominio puo' farlo anche senza l'approvazione dell'assemblea, in quanto tale attivita' non comporta una variazione della destinazione d'uso dell'immobile e non e', di per sè, idonea a recare pregiudizio agli altri condomini.
Cosa'¬ ha stabilito il Tribunale di Roma con la sentenza n. 17745 del 26 settembre 2016, che torna ad affrontare un fenomeno, quello delle attivita' ricettive in condominio, in costante crescita che, pero', incontra spesso la resistenza degli altri condomini dello stabile.
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E' possibile che il regolamento condominiale di natura contrattuale, cioe' adottato in via di accordo tra i condomini, preveda divieti e limitazioni alle destinazioni d'uso dei singoli appartamenti;.
Tuttavia, tali limitazioni devono essere espresse, non potendo desumere in via interpretativa alcuna limitazione aggiuntiva.
Ne consegue che in assenza di un divieto specifico, le attivita' di 'casa-vacanze' e B&B possono essere tranquillamente esercitate all'interno del condominio.
La decisione in commento si pone in linea con quanto affermato dalla Corte di Cassazione, che gia' con sentenza n. 24727/2014 aveva chiarito che l'attivita' di affittacamere e' legittima in quanto non stravolge la destinazione a civile abitazione dei locali, che al contrario ne e' il presupposto.