Deve dichiararsi inammissibile l'impugnazione proposta avverso la delibera condominiale dal singolo proprietario esclusivo, per aver provveduto a comunicare la domanda di mediazione obbligatoria dopo il termine decadenziale di trenta giorni previsto dall'art. 1137 c.c. per l'impugnazione delle delibere annullabili, dovendosi ritenere che il comma 6 dell'art. 5 del D.lgs. n. 28/2010 sia chiaro nel collegare gli effetti impeditivi della decadenza alla comunicazione della domanda di mediazione alle parti, e non gia' al mero deposito della domanda di mediazione presso l'organismo prescelto.
Questo il principio di diritto espresso dal Tribunale di Savona con la sentenza del 2 marzo 2017.
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Il Giudice ligure ribadisce che gli effetti impeditivi del termine di decadenza ex art. 1137 c.c. sono collegati non al mero deposito della domanda all'organismo di conciliazione, ma alla comunicazione della data dell'incontro al condominio, nella persona dell'amministratore in carica.
Il tentativo obbligatorio di mediazione - Sappiamo che prima di impugnare una delibera condominiale e' necessario avviare il procedimento obbligatorio di mediazione, a pena di improcedibilita' della domanda.
Tentativo obbligatorio peraltro confermato dall'art. 11-ter della recente L. 21 giugno 2017, n. 96, di conversione con modifiche del D.L. n. 50/2017 (cd. Manovra correttiva), che ha reso definitivo l'istituto della mediazione obbligatoria.