Una recente sentenza del TAR Campania, ha condannato il Comune a risarcire la proprietaria di una terrazza condominiale, sulla quale la stessa ha provveduto ad installare una tenda parasole a cappotto, perchè non ritenuta un “volume urbanistico” e dunque non soggetta a Permesso di Costruire.
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Il fatto. La proprietaria di una terrazza condominiale, previa presentazione di regolare DIA all'ufficio tecnico comunale, procedeva all'installazione di una tenda “a capanno” dotata di struttura in alluminio anodizzato per il sostegno e relativo scorrimento motorizzato della parte telata, a protezione del sole e degli agenti atmosferici della superficie scoperta.
La tenda, di dimensioni pari a 10 mt. x 4,40 mt., viene ritenuta “volume urbanistico” dal Settore Pianificazione e Uso del Territorio del Comune di residenza della condomina, e dunque assoggettata a regolare Permesso di Costruire; in virta'¹ della mancata presentazione della richiesta di rilascio del relativo PdC, il Comune ordina la rimozione del suddetto manufatto dichiarandolo abusivo.
L'oggetto della diatriba e la decisione del TAR. Installare una tenda da sole in condominio comporta quasi sempre discussioni o perplessita' fra gli stessi inquilini. Laddove il condominio, nelle more del proprio regolamento, non presenta alcuna indicazione in merito all'installazione di tende da sole (e' il caso di quelli pia'¹ datati), la scelta (relativa principalmente alla colorazione e al materiale) resta arbitraria e in capo al proprietario.
Non e' il caso degli edifici di recente costruzione nei quali vigono solitamente limiti espliciti su colori e modelli delle tende esterne per salvaguardare l'uniformita' della facciata e con essa il decoro architettonico dell'edificio.
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A volte gli stessi Comuni fissano vincoli specifici, soprattutto in riferimento agli edifici di rilevanza storico/artistica, onde evitare l'installazione di vistosi tendaggi esterni di colori e tipologie differenti, che creano spesso dissonanze nel loro complesso, con l'aspetto generale dell'immobile.
Tuttavia non e' il caso in oggetto, in quanto la tenda “a cappotto” installata dalla proprietaria sulla terrazza di pertinenza del proprio appartamento, e' stata realizzata con regolare presentazione di DIA al Comune e senza costituire un aumento volumetrico dell'unita' abitativa, bensa'¬ una semplice protezione dello spazio scoperto dagli agenti atmosferici e dal sole per il pieno godimento dello stesso.
Il manufatto in oggetto presenta una struttura metallica anodizzata (Fig. 1) destinata ad ospitare la tenda retrattile e non e' considerata, dal TAR, una struttura in sè, bensa'¬ un mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione della tenda stessa.
E' importante sottolineare che la tenda da sole e' una struttura amovibile nell'immediato e avvolgibile in sè, cioe' una copertura oggettivamente precaria e di carattere occasionale che non comporta alcun aumento volumetrico di aspetto tridimensionale e stabile; altro non e', dunque, che una pertinenza di utilita' della terrazza che non necessita di alcun Permesso di Costruire rilasciato dal Comune.
Pertanto la sentenza condanna il Comune ad annullare l'ordinanza di rimozione del manufatto installato dalla condomina a servizio della propria unita' immobiliare, non considerandola quale volume urbanistico.
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