Per la giurisprudenza amministrativa, occorre il consenso del condominio quando uno dei condomini realizzi (o sani) opere che modifichino l'aspetto della facciata dell'edificio; viceversa, non occorre alcun consenso quando invece si tratti di opere realizzate sulla facciata di un corpo edilizio distinto da quello di proprieta' condominiale.
Tale principio ha una portata generale e si applica anche quando l'interessato ritenga che le innovazioni sulle parti comuni non avrebbero alcuna rilevanza estetica.
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Il fatto.La ricorrente e' proprietaria di un appartamento al piano terra di un condominio sito a Reggio Calabria. La nostra amica (che chiameremo per comodita' Tizia) ha realizzato senza titolo una pensilina con pannelli in policarbonato e successivamente ha presentato al Comune una denuncia inizio attivita' (dicasi D.I.A.) in sanatoria.
Il Comune ha dapprima comunicato alla interessata il diniego alla D.I.A. in sanatoria e poi ha ordinato la demolizione delle opere. L'ente locale ha rilevato che per la sanatoria delle opere in questione sarebbero stati necessari il'parere favorevole' del condominio e il permesso di costruire, poichè la 'struttura in alluminio tamponata con pannelli in policarbonato per struttura e consistenza genera nuovo volume'.
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Avverso tali provvedimenti, Tizia ha presentato ricorso avanti al TAR competente, chiedendone l'annullamento. Ha contestato le due ragioni giustificative poste a base del diniego alla D.I.A. in sanatoria, evidenziando che - dopo l'emanazione degli atti impugnati - ha rimosso i pannelli relativi alla struttura in alluminio di forma trapezoidale, per eliminare dubbi sulla eventuale realizzazione di una ulteriore cubatura, lasciando le 'pensiline' di protezione dei suoi due ingressi.
I punto di fatto, ha evidenziato che le pensiline in questione sono state realizzate su una facciata del'prospetto secondario' dell'edificio, posta al di sotto del livello della strada pubblica e dello stesso cortile condominiale, al quale si accede tramite sei gradini;infine, ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione, per la quale il condomino puo' apportare al muro perimetrale tutte le modifiche che gli consentano di trarre una particolare utilita' aggiuntiva, senza bisogno del consenso degli altri partecipanti alla comunione.
La Sentenza. Il Tribunale Amministrativo regionale di Reggio Calabria – con Sentenza del 21 aprile 2017 (nr 372) - ha respinto il ricorso da parte della condo'mina.
A base della decisione e' stata richiamato un orientamento espresso da parte della giurisprudenza amministrativa, il quale, ragionando su un caso simile alla fattispecie trattata, ha affermato che occorre sempre il consenso del condominio quando uno dei condomini intenda realizzare (o sanare) opere che modifichino la facciata dell'edificio (Cons. Stato, Sez. V, 21 ottobre 2003, n. 6529; Sez.
VI, 21 novembre 2016, n. 4861, § 6.4.1., per la quale il consenso non occorre quando invece si tratti di opere realizzate sulla facciata di un corpo edilizio distinto da quello di proprieta' condominiale).
Tale principio ha una portata generale e si applica anche quando l'interessato ritenga che le innovazioni sulle parti comuni non avrebbero alcuna rilevanza estetica. Sotto altro profilo, non puo' l'Autorita' amministrativa considerare irrilevanti le innovazioni sotto il profilo estetico (Cons. Stato, Sez. IV, 26 giugno 2012, n. 3772; Sez. IV, 10 marzo 2011, n. 1566).
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Conclusione. Per quanto e' dato qui interessare, ogni qual volta taluno dei condo'mini voglia realizzare una veranda, ovvero una pensilina (come letteralmente riferito in Sentenza), la quale e' in sè in grado di impegnare esteticamente parte del prospetto della facciata condominiale - ancorchè di rilievo secondario - e' tenuto a premunirsi preliminarmente di una delibera assentiva; il verbale assembleare, peraltro, dovra' essere allegato agli atti edilizi da presentare al Comune (magari in uno al parere positivo della Soprintendenza, ove si tratti di territorio sottoposto a vincoli paesaggistici o di altra specie) al fine di ottenere le debite autorizzazioni per la relativa realizzazione.
Nell fattispecie, Tizia ha proceduto senza curarsi minimamente di tali presupposti giuridici, per cui il relativo ricorso e' stato respinto con relativa condanna alle spese.