In mancanza di una preventiva istruttoria tecnica circa l'origine dei fenomeni infiltrativi e sulla conseguente responsabilita' , e' illegittima l'ordinanza del Sindaco che impone ad alcuni proprietari il ripristino della funzionalita' della condotta fognaria, addossando loro i relativi costi. E' questo il principio di diritto affermato dal TAR Liguria con la sentenza n.18/2016.
Nel caso di specie, la rottura di una condotta fognaria corrente sotto la strada pubblica aveva provocato copiose infiltrazioni di acque nere nei locali interrati di un vicino edificio condominiale.
A seguito di sopralluogo, la A.S.L. aveva accertato una potenziale emergenza sanitaria, senza tuttavia effettuare indagini specifiche per stabilire le responsabilita' del guasto. Allo stesso modo, anche il personale tecnico incaricato dal Comune non si preoccupava di accertare se il tratto della condotta da cui erano partite le perdite riguardassero tubazioni di adduzione alla condotta principale (di natura privata) o una condotta di collegamento tra due collettori fognari principali (di natura pubblica). Cio' nonostante, il Sindaco ordinava ai condo'mini dei locali interessati dalle infiltrazioni di provvedere, entro un mese, al ripristino della condotta fognaria. Non solo. A fronte del rifiuto dei proprietari, il Comune provvedeva direttamente alle necessarie addebitando ai condo'mini le spese sostenute.
Il Tribunale amministrativo ligure ha ritenuto questi provvedimenti illegittimi, accogliendo il ricorso presentato dai condo'mini destinatari dell'ordinanza.
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Come giustamente lamentato dai ricorrenti, infatti, nel caso di specie, e' completamente mancata un'istruttoria finalizzata a stabilire la proprieta' , pubblica o privata, del tratto di condotta fonte dei fenomeni infiltrativi riscontrati. Istruttoria, peraltro, espressamente richiesta dall'art. 25 del Regolamento comunale per il servizio pubblico di fognatura, che stabilisce espressamente che, in caso di inconvenienti agli allacciamenti autorizzati, 'verra' effettuato apposito sopralluogo da parte del personale comunale per gli opportuni accertamenti tecnici finalizzati all'adozione di provvedimenti e/o interventi necessari'.
A cio' si aggiunge quanto previsto dall'art. 20 dello stesso Regolamento ('sono considerate private tutte le tubazioni di adduzione alla condotta principale, anche se insistenti sul suolo pubblico'), nonchè quanto stabilito anche dalla Corte di Cassazione, a mente del quale 'gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico, tenuto come custode a rispondere, ex art. 2051 c.c., dei danni che siano eziologicamente collegati alla cosa , salva la prova del fortuito' (Cass. civ. n. 6665/2009).
Secondo il Tar, pertanto, deve ritenersi che una condotta di collegamento tra due collettori fognari principali deve presumersi - a sua volta - fondamentali rispetto alle tubazioni di adduzione dei singoli edifici, che sono pertinenze degli stessi e, come tale, sicuramente di proprieta' privata.
Da qui le conclusioni dei giudici amministrativi: e' illegittima l'ordinanza che ha ordinato ai ricorrenti di provvedere - in solido - al ripristino della funzionalita' della condotta fognaria, addossando loro i relativi costi, in mancanza di una preventiva istruttoria tecnica circa l'origine delle infiltrazioni e sulle conseguenti responsabilita' .
Peraltro, nel caso esaminato non si comprende bene se il Sindaco abbia adottato l'ordinanza in questione ai sensi del regolamento comunale sopra menzionato oppure ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. n. 267/2000. Tale ultima norma, come noto, consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, in caso di emergenze sanitarie o d'igiene pubblica a carattere esclusivamente locale. Tuttavia, anche ammesso che si tratti di un'ordinanza ex art. 50 T.U.E.L., sarebbe comunque illegittima sotto diversi profili, relativi tra l'altro alla mancata fissazione di un termine finale di efficacia ed alla carenza di istruttoria sia circa le responsabilita' , sia in ordine al ricorrere di una vera e propria emergenza sanitaria o di igiene pubblica.
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