Il fatto. La proprietaria di immobili ubicati in un complesso condominiale cita in giudizio il condominio evidenziando che l'amministratore condominiale le aveva chiesto il pagamento di somme per canoni di acqua, riferendosi a due verbali con cui l'assemblea: aveva ripartito fra tutti i condomini l'importo corrispondente ai consumi ed avevano preso in considerazione eventuali lavori da realizzare all'impianto che rilevava consumi esagerati.
La proprietaria di tali immobili, quindi, contestava la ripartizione in parti uguali fra i vari condomini di una somma superiore a tredicimila euro e la sua mancata convocazione alle relative assemblee.
A fronte dell'accaduto, l'attrice chiedeva che fossero dichiarate nulle o annullabili le delibere.
Il condominio convenuto, dal canto suo, si e' costituito contestando che i criteri di ripartizione delle spese relative al consumo idrico era stato adottato per far fronte alla situazione di urgenza considerato che la societa' fornitrice del servizio idrico aveva notificato fatture inerenti consumi arretrati mai pagati, minacciando l'imminente sospensione della fornitura nell'ipotesi di mancato adempimento.
Pertanto per evitare tale disservizio l'assemblea aveva deliberato una ripartizione del debito con l'acquedotto pugliese in parti uguali fra tutti i condomini, conferendo incarico ad un tecnico che aveva riscontrato varie anomalie ad alcuni impianti privati.
In buona sostanza, quindi, l'assemblea aveva temporaneamente ripartito la spesa in parti uguali fra tutti i condomini, rinviando ad un momento successivo l'adozione del piano di riparto definitivo.
La sentenza. La sentenza del Tribunale di Bari che ha deciso la vicenda ha respinto le richieste formulate dall'attrice. (Tribunale di Bari, III sez. civ., 21.3.2017 n. 1831).