E' facile incappare nella domanda riguardante l'obbligo per gli amministratori di condominio di dotarsi di una pec, ossia di una casella di posta elettronica certificata.
È obbligatorio? Se si, quando?
Partiamo dall'obbligatorietà in generale; ad oggi la legge non impone di essere titolari di una pec, come avviene, ad esempio, per il codice fiscale o la residenza (con l'eccezione delle persone senza fissa dimora).
Ciò che alle volte è imposto è il possesso di una casella di posta elettronica certificata da parte di alcune categorie professionali.
Prendiamo ad esempio i professionisti iscritti in albi: il decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2 all'art. 16, settimo comma, recita:
“I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata”.
In questo contesto il successivo comma 7-bis specifica che:
L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente.
A loro volta i professionisti sono sanzionati a livello disciplinare per le inadempienze connesse a questo obbligo di comunicazione. Il medesimo articolo del decreto legge n. 185 prevede simili obblighi per le imprese; inizialmente l'obbligo riguardava le imprese in forma societaria, oggi anche quelle individuali.
Gli amministratori condominiali, nell'accezione del termine connessa alla categoria professionale, non hanno alcun obbligo diretto. Motivo? L'attività di amministrazione condominiale non è attività che rientra tra quelle rispetto alle quali è previsto un albo o un elenco istituiti con legge dello stato, né l'esercente l'attività di amministratore deve necessariamente assumere incarichi in forma d'impresa (individuale o societaria).
La situazione cambia, evidentemente, se l'amministratore è anche un professionista iscritto in questi albi/elenchi. Si pensi e sono tanti agli amministratori-avvocati, agli amministratori-geometri, agli amministratori-commercialisti ed ancora agli amministratori-ingegneri, ecc.
Tutte professioni che richiedono l'iscrizione in un albo o collegio e, quindi, tutti professionisti obbligati ad attivare un indirizzo di posta elettronica certificata.
Stesso discorso per le società di persone o di capitali che svolgono attività di amministrazione condominiale: anche queste sono tenute ad attivare una pec.
In buona sostanza l'amministratore condominiale non ha obbligo di attivare un indirizzo di posta elettronica certificata se non è anche un professionista o un'impresa tenuto a farlo in ragione di specifiche disposizioni di legge a ciò dedicate.
=> Quali sono gli adempimenti fiscali dell'amministratore dopo la Riforma.