Il principio secondo cui a pagare la
Tosap non e' soltanto il proprietario dell'immobile che esegue opere su spazi pubblici per consentire l'accesso ad un fondo ma anche chi si avvale nel tempo dello stesso e' stato affermato da una recente
sentenza (n°20/2015) della IV
Sezione della
Commissione Tributaria Regionale di Perugia. Questi i fatti. Un condominio impugnava innanzi alla Giudice d'appello umbro la sentenza di primo grado di rigetto del ricorso presentato avverso un atto di accertamento emesso dal Comune nei suoi confronti per omessa dichiarazione e omesso versamento della Tosap per tre annualita' .
Secondo il condominio a dover essere chiamata in giudizio doveva essere l'impresa edile che, nel realizzare due palazzi in forza di una regolare concessione edilizia, aveva ottenuto un passo carrabile dall'abbattimento di un marciapiede, necessario per l'accesso sia allo stesso condominio e sia ad un fondo di proprieta' .
Secondo il Giudice d'appello umbro, invece, la domanda del condominio non doveva trovare ingresso poichè il fatto che l'impresa utilizzi di fatto il passo carrabile, <<in quanto titolare di un rateo di terreno, non esclude che anche il condominio, costituito da fabbricati, abbia l'unico accesso dalla strada attraverso il passo carraio, determinando una sottrazione di uno spazio pubblico al sistema della viabilita' e quindi all'uso generalizzato>>
In tal caso, hanno osservato i Giudici perugini, <<non puo', percio', dubitarsi che sussista il presupposto dell'obbligo della dichiarazione, di cui all'articolo 50 del Dlgs. n. 507/93>>.
L'art. 50 citato individua il presupposto impositivo della Tos
L'art. 50 citato individua il presupposto impositivo della Tosap nell'occupazione, a qualsiasi titolo, di un bene pubblico che viene sottratto all'uso indiscriminato da parte della collettivita' . La ratio della tassa risiede, secondo consolidata giurisprudenza (Cass., Sez. I, 09 novembre 1995, n. 11665; Cass., Sez. Tributaria, 22 marzo 2002, n. 4124), nell'utilizzazione che il singolo fa, nel proprio interesse, di un suolo o di uno spazio che altrimenti sarebbe destinato all'uso della generalita' dei cittadini. In corrispondenza del venir meno, per la collettivita' e per l'Ente che la rappresenta, della possibilita' di utilizzazione di spazi o porzioni di suolo, che altrimenti sarebbero inglobate nel sistema viario comune, il singolo e' tenuto a corrispondere, quale 'controprestazione' una tassa: la Tosap.
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Tuttavia, a suo tempo l'allora Ministero delle Finanze preciso' (Risoluzione 02/03/95, n. 46), con riferimento in particolare alle occupazioni realizzate con addobbi, festoni o luminarie, che il presupposto impositivo della Tosap non sorgerebbe in quanto <<pur potendosi individuare il presupposto nel fatto materiale dell'occupazione, non si riscontra, nella generalita' dei casi, quella diretta correlazione tra utilizzazione di spazi ed aree pubbliche e beneficio economico ritraibile dagli stessi, che costituisce uno dei principi cardini della imposizione disciplinata dal D.lgs. n. 507/93>>.
La questione dell'intassablita' degli accessi 'a raso' e' stata successivamente ribadita dal citato Ministero (Risoluzione n. 225 del 26 novembre 1997) che ha precisato, tra l'altro, che in tal caso vi e' <<inesistenza dell'occupazione di suolo pubblico>>, presupposto cui e' subordinata la tassazione, e che <<il diritto di accesso alla proprieta' privata non e' assoggettabile ad alcun onere nè al rilascio di alcun provvedimento amministrativo>>